Nel caso di conto corrente intestato a una società con relativa convenzione di assegno, la disposizione di cui all’art. 11, R.D. 1763/1933, secondo cui la sottoscrizione per l’emissione di assegni deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, va interpretata nel senso da ricomprendere nel termine di ditta anche le società e gli enti in generale (Cass. n. 11621/1999).
Di conseguenza, accertata la mancata apposizione nell’assegno pagato del timbro della società traente, la Banca è responsabile, in solido con il sottoscrittore, per colpa grave nei confronti della società stessa. La responsabilità è affermata proprio in ragione del pagamento degli assegni emessi dal legale rappresentante senza alcun riferimento alla società nella dicitura di emissione.
La responsabilità riguarda tutti gli assegni pagati in violazione della convenzione bancaria e in mancanza del requisito della indicazione della ditta emittente. Infatti, la Banca, appurato icto oculi il difetto nella dicitura di ogni riferimento tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, avrebbe dovuto rifiutarsi di provvedere al pagamento degli assegni.