Con sentenza dell’11 dicembre 2023, n. 787, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, (Consigliere Relatore dott.ssa Balsamo), ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, cassando senza rinvio la decisione della Commissione Tributaria Regionale, secondo la quale la base imponibile dell’imposta di registro per la costituzione di pegno su quote societarie (di s.r.l. nel caso di specie) può consistere nel valore nominale della quota oggetto di garanzia, e non anche nell’ammontare della garanzia stessa.
Nel caso di specie, la costituzione del pegno era stata originariamente tassata, in modo prudenziale, da parte del Notaio rogante, considerando quale base imponibile la somma garantita.
Dopodiché, della differenza tra l’imposta pagata e quella minore, che sarebbe stata corrisposta utilizzando il diverso criterio del valore nominale delle quote oggetto di pegno, il contribuente chiedeva il rimborso.
A fronte del rigetto della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate, confermata della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale si era, invece, pronunciata per l’accoglimento, manifestandosi favorevole ad applicare sul punto l’art. 43, comma 1, lett. F del T.U.R. (D.p.r. n. 131/1986), nella parte in cui dispone che la base imponibile, in caso di garanzia costituita da denaro o titoli, sia rappresentata dal valore degli stessi.
La Suprema Corte sconfessa questo orientamento, sottolineando come la quota di s.r.l. non possa essere, in alcun modo, assimilata a titoli, vigendo il divieto di rappresentazione in azioni delle partecipazioni in tale tipo sociale (art. 2468, comma 1°, c.c.).
A parere della Cassazione, quindi, per la costituzione di pegno su quote societarie, di s.r.l. come anche di società personali, opera la regola generale per cui l’aliquota dell’imposta di registro va applicata sulla somma garantita e non sul valore nominale della partecipazione oggetto di garanzia.