Il danno subito nel 2012 dai detentori privati di titoli di credito greci nel quadro della ristrutturazione del debito pubblico dello Stato greco non è imputabile alla BCE ma ai rischi economici normalmente insiti nelle attività del settore finanziario.
Questo il principio espresso dal Tribunale dell’Unione europea, il quale ha evidenziato come gli investitori privati non possono avvalersi del principio di protezione della buona fede né del principio di certezza giuridica in un ambito come quello della politica monetaria, il cui oggetto comporta un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica.
Tali investitori, infatti, avrebbero dovuto conoscere la situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione dei valori dei titoli greci, non potendo dunque escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di opinione sul punto in seno all’Eurosistema e all’interno degli organismi coinvolti (Commissione, FMI e BCE).