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Giurisprudenza

La beneficiaria di una scissione parziale risponde con la scissa per i debiti tributari anche anteriori l’operazione

15 Giugno 2020

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 4987 – Pres. Chindemi, Rel. Taddei

Di cosa si parla in questo articolo

In una fattispecie di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa, ancorché relativi a periodi di imposta antecedenti l’operazione, rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione.

Il principio espresso dalla sentenza in analisi postula dunque la prevalenza della disciplina tributaria, espressa all’art. 173, comma 13 del Tuir, configurante una responsabilità in solido ed illimitata di tutte le società coinvolte nell’operazione, rispetto a quella civilistica di cui agli art. 2506 bis e quater, che invece circoscrive la responsabilità della beneficiaria nei limiti del patrimonio netto.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate procedeva a notificare ad una Società, beneficiaria di una scissione, una cartella di pagamento, contenente l’iscrizione di un debito erariale scaturente da accertamenti divenuti definitivi emessi nei confronti della Società scissa.

Il competente Ufficio si vedeva costretto a ricorrere in Cassazione, dopo essere risultato soccombente in primo grado, e dopo che la sentenza della CTR della Campania, in accoglimento solo parziale dei motivi di appello, aveva comunque ribadito come nel caso di scissione parziale, come quella contestata, la responsabilità solidale della società beneficiaria sussistesse solo ed esclusivamente nei limiti del patrimonio netto trasferito, coerentemente coi dettami del codice civile.

Giungeva invece a differenti conclusioni il Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in commento, cassava la sentenza impugnata e rigettava nel merito il ricorso introduttivo della società contribuente.

A parere del supremo consesso, l’art. 173, comma 13 del Tuir aggiunge un elemento specializzante rispetto all’omologa disciplina civilistica in materia di responsabilità delle Società partecipanti alla scissione, e dunque deve essere ritenuto prevalente.

Una tale interpretazione sarebbe inoltre confermata da una lettura sistematica dell’art. 15, comma 2, D. Lgs n. 472/1997, laddove si prevede che le società partecipanti alla scissione siano tutte solidalmente ed illimitatamente responsabili per le somme dovute per violazioni tributarie.

Giova infine rilevare come, a parere del Collegio, una siffatta impostazione non pregiudicherebbe oltremodo la beneficiaria, dal momento che resta fatto salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Inoltre, la prevalenza della norma tributaria su quella civilistica non determina alcuna violazione di ordine costituzionale (come peraltro affermato dallo stesso Giudice delle Leggi con la sentenza 90/2018), in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, atteso che la maggiore tutela accordata al “creditore-fisco” rispetto agli altri creditori, troverebbe riscontro di ragionevolezza e adeguatezza nella oggettiva diversità di fattispecie determinata dalla particolarità dell’obbligazione tributaria (Cfr.Cass n. 16710/2019).

 

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