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Attualità

La Camera emenda la Voluntary-bis

18 Novembre 2016

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato e Emanuele Tozzi, JSM, ADIT, Dottore Commercialista, Loconte & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

Nella seduta del 9 novembre scorso la Camera dei Deputati, nell’ambito della discussione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 193/2016 (cfr. contenuti corrrelati), ha approvato tre emendamenti relativi alla c.d. Voluntary-bis, ossia alla procedura di collaborazione volontaria di cui il citato decreto ha riaperto i termini per l’adesione.

Questo intervento si concentra su due emendamenti, il 7.3 e il 7.13, relativi rispettivamente alla sanatoria sul monitoraggio fiscale per il 2014 e 2015 e alla possibilità concessa a coloro che abbiano già aderito alla prima edizione della procedura di collaborazione volontaria di aderire alla seconda edizione.

L’emendamento 7.3, in particolare, prevede una possibilità di regolarizzazione per coloro che, pur avendo aderito alla prima edizione della procedura di collaborazione, non hanno adempiuto correttamente al c.d. monitoraggio fiscale, ossia alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per gli anni 2014 e 2015. La sanatoria è prevista a condizione che tali adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato.

Per poter dare un giudizio a tale misura, è necessario tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto va segnalato che tale norma premia soggetti ripetutamente inadempienti e discrimina chi, pur avendo tardato nell’adempimento a causa di difficoltà oggettive derivanti dalla complessità della procedura di collaborazione volontaria e dalle relative proroghe, ha poi provveduto a ravvedersi versando sanzioni rilevanti.

Ricordiamo, inoltre, che in base ai principi indicati dall’OCSE nel documento “Update on Voluntary Disclosure Programmes: A pathway to tax compliance” pubblicato ad agosto 2015, l’obbiettivo principale di una procedura di collaborazione volontaria è quello di riportare in maniera permanente il contribuente su comportamenti conformi alle norme vigenti, disincentivando quindi l’inadempimento anche in periodi successivi.

Sempre secondo l’OCSE, è importante che la procedura riesca a mantenere l’incentivo all’adempimento, ossia non dia al contribuente il segnale che ci sarà sempre in futuro un’occasione di regolarizzare a condizioni meno onerose. È questo proprio il caso della sanatoria sul monitoraggio fiscale del 2014 e 2015 senza l’applicazione di sanzioni, sebbene limitato ai soggetti che hanno già regolarizzato i propri patrimoni con la precedente procedura.

L’altro emendamento qui in commento, il 7.13, introduce due periodi: il primo prevede la possibilità per chi abbia aderito alla prima edizione della procedura di collaborazione nazionale di aderire alla seconda edizione della procedura, con riferimento all’ambito internazionale; il secondo prevede la possibilità per chi abbia aderito alla prima edizione della procedura di collaborazione internazionale di aderire alla seconda edizione della procedura.

È possibile tentare due interpretazioni di tale emendamento, di cui la seconda, lo anticipiamo, è piuttosto improbabile.

Una prima interpretazione, condivisibile e che porterebbe ad effetti auspicabili, sarebbe quella di riconoscere l’assoluta indipendenza dell’ambito internazionale da quello nazionale della procedura di collaborazione volontaria e dare in tal modo la possibilità a chi abbia aderito alla prima procedura di collaborazione con riferimento all’ambito nazionale di aderire alla seconda edizione con riferimento all’ambito internazionale e viceversa. In questo caso potrebbero sorgere controversie sui legami tra l’ambito internazionale e quello nazionale, ma si deve ritenere tale impostazione assolutamente condivisibile.

Una seconda interpretazione, legata al tenore letterale del secondo periodo, ma che lo legga fuori dal contesto nel quale è inserito, ossia la riapertura dei termini relativi all’adesione alla procedura di collaborazione nazionale, potrebbe portare invece a ritenere che coloro che abbiano aderito alla prima procedura con riferimento all’ambito internazionale possano aderire alla seconda procedura di collaborazione con riferimento allo stesso ambito. Questa interpretazione, porterebbe ad effetti distorsivi per le stesse ragioni sopra indicate con riferimento alla sanatoria sul monitoraggio fiscale, in quanto incentiverebbe chi non si è reso adempiente con riferimento agli anni successivi al 2013 o persino nell’ambito della prima procedura. Peraltro, tale disposizione sarebbe di limitata utilità con riferimento agli anni 2014 e 2015, vista la sanatoria sul monitoraggio fiscale sopra descritta, e del tutto impraticabile con riferimento agli anni precedenti. Dare la possibilità infatti di regolarizzare attività estere non dichiarate nella precedente procedura di collaborazione significherebbe dare una seconda opportunità a chi, violando le norme essenziali della collaborazione volontaria, abbia regolarizzato solo parte del proprio patrimonio estero. Aver omesso informazioni rilevanti nel corso della prima procedura, dovrebbe comportare effetti particolarmente gravi, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative che di quelle penali. Come indica l’Agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 2015, “Qualora invece dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, si dovrà procedere ad interessare l’Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza.

In tali casi, l’Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, avendo cura di graduare queste ultime tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.

Alla luce di quanto sopra indicato, costatiamo come manchino interpretazioni che chiariscano gli aspetti ancora controversi della prima procedura e vengano aggiunti ulteriori elementi di complessità.

Dopo aver evidenziato le criticità dei due emendamenti in commento, concludiamo auspicando l’approvazione di altri emendamenti, pure proposti, di maggiore portata innovativa ed interpretativa, come quelli volti alla tutela giurisdizionale del contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione (ossia la possibilità di impugnare gli atti emessi dall’Agenzia mantenendo i benefici della procedura), la separazione tra l’ambito nazionale e quello internazionale e la limitazione dell’ambito temporale della procedura nei termini ordinari di accertamento.

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