Dando seguito all’insegnamento secondo cui la cancellazione della società determina in ogni caso automaticamente l’estinzione della società (quanto meno a far data dal 1° gennaio 2004), una pretesa creditoria (nel caso di specie, relativa ad una cartella di pagamento) non può essere fatta valere contro un soggetto passivo estinto, in quanto cancellato dal registro dell’impresa.
Non è infatti dubitabile che la cancellazione dal registro delle impresa produca l’effetto (costitutivo) della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti.