La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di posizione di garanzia dei sindaci per fatti commessi dagli amministratori

2 Luglio 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 11308 – Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio

Di cosa si parla in questo articolo

La pronuncia in commento conferma il costante orientamento secondo cui la responsabilità per omissione dei sindaci nei reati di bancarotta fraudolenta commessi dagli amministratori “è radicata nel dovere di controllo che su di loro grava e che non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito della documentazione messa a disposizione degli amministratori, ma comprende il riscontro fra la realtà e la sua rappresentazione e si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali” (ex multis, Sez. V, 04 novembre 2009, n. 10186; Sez. V, 01 luglio 2011, n. 31163; Sez. V, 22 marzo 2016, n. 14045; Sez. V 14 gennaio 2016, n. 18985).

La Cassazione si pone in linea con l’orientamento dominante in tema di posizione di garanzia dei sindaci in relazione ai fatti commessi dagli amministratori, che si configura per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi, e che trova la propria fonte negli artt. 2403 e 2403 bis c.c. (Sez. V., 13 dicembre 2006, n. 17393).

Secondo gli ermellini, la posizione di garanzia in capo ai sindaci delle società per azioni è particolarmente complessa e densa di attribuzioni: se infatti è vero che essi non possono imporre determinati comportamenti agli amministratori, ovvero sostituirsi a loro in caso di inadempienza, ciò nondimeno i sindaci sono tenuti ad effettuare un controllo di legalità sugli atti e sui documenti della società, potendosi escludere la loro responsabilità solo nelle ipotesi in cui essi abbiano tempestivamente attivato i propri poteri di controllo (Sez. V, 12 novembre 2001, n. 45237. In dottrina, anche in relazione al rapporto fra posizione di garanzia dei sindaci e si rimanda a Mazzotta, D’Avirro, Profili penali del controllo nelle società commerciali. Sindaci, revisori e autorità indipendenti, Milano, 2006; Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano, 2003).

 

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter