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Giurisprudenza

La Cassazione conferma l’interpretazione estensiva in materia di offerta fuori sede

16 Maggio 2016

Avv. Vittorio Mirra, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa, LUISS Guido Carli, Roma, Cultore della materia in Diritto dei mercati finanziari, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1368; Cassazione Civile, Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1751

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza

 

La nullità contrattuale deve essere rilevata di ufficio indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, anche nel caso di nullità speciale o “di protezione”, tutelando la stessa interessi e valori fondamentali, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.), che trascendono quelli del singolo.

L’art. 30. co. 7, del D. Lgs. 58/98 si applica anche ai contratti di acquisto di strumenti finanziari, ossia di negoziazione titoli per conto proprio.

La previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, trova applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di ordini impartiti dal cliente nell’ambito di un contratto di negoziazione di tali strumenti al di fuori dalla sede dell’intermediario.

 

Con la sentenza n. 1368, pubblicata il 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione (Presidente: Di Palma, Relatore: Valitutti) torna sul tema della vendita di bonds argentini, cassando la sentenza della Corte di Appello di Bologna e decidendo per la restituzione della somma investita dal risparmiatore, attore nel procedimento di cui si discute.

Nella sentenza de quo, riferendosi ad un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, viene stabilito che la nullità contrattuale, anche laddove si tratti della c.d. “nullità di protezione”, deve essere rilevata d’ufficio, anche se la causa di nullità è diversa da quella allegata dall’istante. Questo perché la previsione di nullità oggetto del giudizio (cfr. art. 30, co. 7 del TUF in merito all’indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari) è posta a protezione di valori generali che trascendono quelli del singolo, quali ad esempio il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).

Inoltre, la Suprema Corte conferma che il citato art. 30, co. 7 del TUF è applicabile anche nel caso di negoziazione per conto titoli e non solo ai contratti di collocamento o gestione di portafogli individuali. Quanto sopra conformemente a precedenti decisioni del giudice di legittimità, secondo cui il citato diritto di recesso si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente, sia nel caso di mera negoziazione di titoli (cfr. Cass. SS.UU. 13905/2013).

Viene dunque conseguentemente disposta la restituzione delle somme versate dalla parte attrice in adempimento del contratto di negoziazione di titoli stipulato con l’intermediario convenuto in giudizio.

La domanda di risarcimento danni presentata in sede di legittimità è stata invece respinta, poiché in primo grado il thema decidendum era stato delimitato e dunque non era più modificabile, a pena di inammissibilità, oltre la prima udienza di trattazione ovvero il termine concesso dal giudice ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il divieto di domande nuove in appello ha reso tale richiesta non accoglibile.

Si sottolinea infine che i profili di nullità ex art. 30, co. 7, del TUF sono ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte, che specifica come “la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, trova applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di ordini impartiti dal cliente nell’ambito di un contratto di negoziazione di tali strumenti al di fuori dalla sede dell’intermediario”. (cfr. Cass. civ. sez. I, sent n. 1751 del 29/01/2016). Per ricomprendere all’interno della citata previsione normativa i singoli ordini dei clienti si richiama un famoso intervento delle Sezioni Unite secondo cui “la disciplina del recesso […] non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l’investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di ‘collocamento’, sia pur latamente intesa” (Cass.civ. sez. un., 3 giugno 2013, n. 13905).

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