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Giurisprudenza

La Cassazione conferma la nullità del contratto For You

17 Febbraio 2016

Donato Giovenzana, Legale d’impresa

Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2900

Di cosa si parla in questo articolo

La doglianza avanzata in sede di legittimità da parte ricorrente

per avere la Corte d’Appello ritenuta la nullità del contratto quadro stipulato dalla parte ricorrente con l’investitore sulla base della assunta violazione di norme di comportamento endocontrattuale inidonee a determinare l’invalidità del contratto, non essendo stata accertata la violazione di norme imperative. L’art. 21 T.U.F. detta esclusivamente una regola di condotta che può integrare esclusivamente un’ipotesi d’inadempimento. Peraltro il contratto in questione rientra in un tipo esplicitamente previsto dall’art. l comma sesto del T.U.F.”

ha consentito alla Suprema Corte di sviluppare un iter giuridico-argomentativo di assoluto pregio:

“Deve, pertanto, pienamente condividersi il recente orientamento di questa Corte, in ordine al medesimo contratto (Cass.19559 del 2015) così massimato: L’interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell’utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicché è inefficace ove si traduca nella concessione, all’investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a – quest’ultima per l’acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi.” (cfr. contenuti correlati).

Ed invero,

La Corte d’Appello ha concluso che nella specie non vi è stata la mera violazione di regole di comportamento ma un insieme di vizi strutturali e genetici del contratto che determinano come conseguenza la violazione delle norme cogenti del T.U.F. La rilevanza dell’insieme delle violazioni, colto esattamente dalla Corte d’Appello, ancorchè senza farne conseguire le conclusioni più corrette sul piano della qualificazione giuridica del contratto, evidenzia l’enorme alterazione dell’equilibrio contrattuale realizzato con il modello contrattuale For You, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali, radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atitpico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal T.U.F.e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose oltre che a non consentirgli un’effettiva facoltà di recesso mentre l’interesse dell’intermediario è sostanzialmente privo di effettivi margini di rischio dal momento che esso lucra gli interessi del mutuo, colloca prodotti (anche in conflitto d’interessi) ed opera sul mercato. Tale rischio non può identificarsi con la possibilità che il mutuatario investitore sia inadempiente, trattandosi di un’evenienza comune a tutti i contratti onerosi.”

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