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Il decorso del termine di decadenza per l’accertamento per l’imposta di registro 

7 Giugno 2024

Angelica Chiara Tazzioli, dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione civile, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 14193, Pres. Sorrentino, Rel. Socci

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Con sentenza 22 maggio 2024 n. 14193 la Corte di cassazione ha affermato che il termine triennale di decadenza fissato dall’art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) ai fini della liquidazione dell’imposta di registro decorre dalla richiesta di registrazione del singolo atto e non già dalla registrazione dell’ultimo atto stipulato tra le stesse parti nel quadro di un’operazione economica composta da più negozi giuridici. 

In sede motivazionale, la Corte di cassazione offre un’ampia ricostruzione della parabola evolutiva – normativa e giurisprudenziale – in tema di interpretazione degli atti anche alla luce della norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 1084, della L. n. 145/2018.

Sotto il vigore dell’art. 20 TUR nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, della L. 205/2017, la giurisprudenza di legittimità riteneva univocamente che il termine triennale di decadenza disposto dal menzionato comma 2 dell’art. 76 prendesse a decorrere soltanto dalla registrazione dell’ultimo negozio della complessiva sequenza

La stessa tesi, fondata sull’esigenza di contrastare comportamenti elusivi o simulatori attraverso una ricostruzione complessiva ed unitaria del rapporto oggetto di imposizione, era stata sostenuta dall’Amministrazione finanziaria che, sub specie, aveva riqualificato una pluralità di atti quale cessione indiretta d’azienda.

Tuttavia, all’esito dell’attenta indagine svolta, il Collegio, aderendo all’insegnamento della Corte Costituzionale, ha osservato che questa esegesi deve essere rivista in chiave attualizzantein correlazione alla riaffermata natura dell’imposta di registro in termini di imposta d’atto, che deve essere autonomamente liquidata e riscossa per ciascun atto presentato alla registrazione”, dichiarando, in definitiva, l’infondatezza della pretesa erariale.

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