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Giurisprudenza

La Cassazione precisa ulteriormente i rapporti fra prescrizione e confisca in relazione al risparmio d’imposta

24 Gennaio 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. IV, 09 giugno 2021, n. 25765 – Pres. Ciampi, Rel. Pezzella

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione torna ad occuparsi della compatibilità fra gli istituti della confisca e della prescrizione, statuendo che “i principi […] in tema di confisca dell’oggetto del contrabbando, pur in caso di declaratoria di prescrizione, trovano applicazione anche con riferimento alla confisca del profitto del reato di evasione dell’IVA all’importazione”.

Dopo aver ribadito che l’accertamento della prescrizione di un reato non comporta necessariamente una incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento della responsabilità, sicché un eventuale proscioglimento per prescrizione non preclude l’operatività della misura ablatoria, la Corte evidenzia il percorso storico, anche sovranazionale, che ha portato al consolidarsi di tale soluzione. Se è vero infatti che la Corte EDU ha inizialmente ritenuto illegittima l’applicazione della confisca (sub species urbanistica) nelle ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, stante la funzione prevalentemente sanzionatoria della misura ablatoria (Corte EDU, Sez. II, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia), si deve tuttavia evidenziare come anch’essa abbia più di recente accolto il principio di compatibilità fra i predetti istituti, ritenendo che l’accertamento di responsabilità che legittima la confisca possa essere di natura sostanziale e non necessariamente formale, non ravvisandosi in quest’ultima ipotesi alcuna violazione delle garanzie contenute nell’art. 7 CEDU (Corte EDU, Gr. Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia. Per approfondimenti cfr. Galluccio, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica, in DPC, 7-8/2018, 221).

Dal punto di vista del diritto interno, invece, detto principio è stato confermato sia dalla Corte Costituzionale (C. Cost., 26 marzo 2015, n. 49), sia dal legislatore, che lo ha positivizzato nell’art. 578 bis c.p.p.

Tanto premesso, la Corte si sofferma sulla natura della confisca del risparmio d’imposta e sulla compatibilità di questa con la prescrizione del reato che lo ha generato, risultando in quest’ultimo caso difficile stabilire se, data la natura ontologicamente fungibile del denaro, si sia dinanzi ad una confisca diretta (di denaro) ovvero per equivalente (di beni di valore corrispondente al debito evaso), evidenziandosi che, in caso di risparmio d’imposta, la misura ablatoria debba sempre essere qualificata come una confisca diretta che dal punto di vista esecutivo si attua nelle forme della confisca per equivalente.

Detta impostazione sconfessa un altro orientamento della Cassazione che muove dal presupposto che sia possibile, in caso di prescrizione, mantenere la sola confisca diretta e non anche quella per equivalente, stante la natura afflittiva di quest’ultima. Muovendo da tale presupposto, sarebbe pertanto necessario verificare, a fronte di un risparmio di imposta, i valori delle disponibilità giacenti sul conto dell’imputato alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta e al momento del sequestro (passabili di confisca diretta), dal momento che la liquidità versata successivamente non potrebbe essere ritenuta “profitto del reato”, rappresentando di conseguenza un’unità di misura per equivalente del debito fiscale, confiscabile solo per equivalente e, conseguentemente, non in caso di prescrizione (Sez. III, 12 luglio 2018, n. 41104; Sez. III, 04 ottobre 2018, n. 6348).

Tale ultimo percorso argomentativo non terrebbe conto del fatto che il profitto derivante dall’illecito tributario permane continuativamente nel patrimonio del reo, sino all’estinzione dell’obbligazione tributaria, sicché esso costituisce un arricchimento del patrimonio globale del debitore – con il quale ex art. 2740 c.c. egli risponde di tutti i suoi beni – e non è quindi “cristallizzabile” in alcune delle sue componenti (tale conclusione si pone inoltre in linea con l’informativa provvisoria delle Sezioni Unite, ud. 27 maggio 2021, n. R.G. 20290/2020 secondo cui la confisca del profitto costituito da denaro va qualificata come diretta e non per equivalente. Per approfondimenti, cfr. Roccataglia, Confisca per equivalente e prescrizione del reato. Le contrastanti indicazioni del Giudice di legittimità e i seri dubbi sulla compatibilità con il dettato costituzionale, in Giur. pen. web., 13 maggio 2020).

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