L'art. 13 del Regolamento Consob (delibera 2 luglio 1991, n. 5387), il quale esclude l'applicabilità di alcune norme di protezione (contenute nell'art. 6 della legge n. 1 del 1991), nei confronti di operatori qualificati, tra i quali "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto", non contrasta con la legge, atteso che, pur mancando l'espressa previsione della possibilità di tale esclusione, esigenze di tutela differenziata degli investitori sono presenti nel sistema della legge e hanno trovato espressa conferma nella legislazione successiva (art. 6 d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998).
Ai fini dell'appartenenza del soggetto che stipula il contratto con l'intermediario finanziario alla categoria di operatore qualificato, l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica), di disporre della competenza ed esperienza richieste nel settore dei valori mobiliari, – ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991 – esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso; inoltre, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, da provarsi dalla parte interessata, la dichiarazione in argomento può costituire argomento di prova che il giudice, ex art. 116 cod. proc. civ., pone alla base della propria decisione, anche come unica fonte di prova.