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Giurisprudenza

La Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità anche alle ipotesi di bancarotta impropria.

8 Settembre 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 17610 – Pres. Zaza, Rel. De Gregorio

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento, la Cassazione conferma l’indirizzo formatosi sull’art. 219 l. Fall., secondo cui “la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria”.

Sul punto, la Corte ha sconfessato un’isolata pronuncia che riteneva inapplicabile la suddetta aggravante alla fattispecie di cui all’art. 223 l. Fall. Una simile operazione, secondo tale orientamento, si risolverebbe in un’estensione analogica in malam partem, stante il mancato richiamo alle fattispecie di bancarotta impropria da parte del primo comma dell’art. 219 l. Fall. (così, Sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8829).

Alla suddetta impostazione, fondata sul dato letterale dell’aggravante, che ne circoscrive l’operatività ai soli artt. 216, 217 e 218 l. fall., si è contrapposto un diverso indirizzo, di stampo teleologico, secondo cui l’applicazione dell’aggravante alle sole fattispecie di bancarotta impropria, stante la sostanziale equiparazione fra queste e le ipotesi di bancarotta propria, si risolverebbe in una limitazione irragionevole (Sez. V, 22 marzo 2013, n. 2903; Sez. V, 06 ottobre 2017, n. 4400).

In particolare, l’orientamento in questione, ribadito dalla sentenza in commento, si fonda sulla considerazione che l’art. 223 l. fall., nel sancire l’applicazione delle pene stabilite dall’art. 216 l. fall. anche agli amministratori di società dichiarate fallite che abbiano commesso fatti di bancarotta, impone di tener conto non solo dei minimi e dei massimi previsti per le fattispecie di bancarotta propria, bensì anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali ipotesi delittuose. In questo senso, il suddetto rinvio in ordine alla determinazione della pena, basato sul presupposto dell’oggettiva identità delle condotte nelle ipotesi di bancarotta propria ed impropria, deve ritenersi integrale (sul punto, in particolare, Sez. V, 08 novembre 2011, n. 127. Sul rapporto fra art. 219 e 223 l. fall., Callegari, In tema di applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità all’ipotesi di bancarotta impropria, in RTDP, 3/2012, 863; Donofrio, I labili confini tra interpretazione estensiva e procedimento analogico: l’applicabilità al reato di bancarotta fraudolenta impropria della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in Riv. pen., 11/2013, 1083).

La Corte si sofferma infine sul rapporto fra bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle stesse, richiamando il proprio consolidato orientamento che ne ravvisa la distinzione in base all’elemento soggettivo, consistente nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori nella prima ipotesi, e nel dolo generico nella seconda (in senso conforme, Sez. V, 01 febbraio 2017, n. 18634; Sez. V, 28 giugno 2017, n. 43966; Sez. V, 05 marzo 2019, n. 26379).

 

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