Con la sentenza in commento la Suprema Corte sancisce il principio secondo il quale la notizia relativa alla imminente pubblicazione di una ricerca su un titolo specifico con un riferimento ad un target price nettamente superiore al valore corrente di mercato, costituisce informazione privilegiata sanzionabile ai sensi dell’art. 187-bis, co. 4 del TUF.
In seguito alla conferma, da parte del giudice di appello, del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Consob per violazione della normativa sull’insider trading, veniva proposto ricorso per Cassazione al fine di disconoscere natura privilegiata a tale informazione, nonché la sussistenza di ulteriori vizi nel procedimento di irrogazione della sanzione.
In particolare il ricorrente rileva che la Corte di appello avrebbe ingiustificatamente fatto ricorso, anche in base agli orientamenti espressi a livello comunitario, ad una nozione estremamente ampia di informazione privilegiata idonea a ricomprendere anche la notizia circa l’imminente pubblicazione di uno studio.
Al riguardo la Suprema Corte evidenzia che le informazioni fornite ad un numero ristretto di destinatari mediante l’invio di SMS in via anticipata rispetto alla pubblicazione della ricerca e soprattutto il riferimento espresso all’obiettivo di un prezzo nettamente superiore al prezzo di mercato, rendono l’informazione privilegiata e decisiva per il buon fine delle operazioni che poi sono state effettivamente compiute dall’operatore.
Al contempo, la Corte sottolinea come la qualificazione professionale dell’operatore esclude che lo stesso potesse non comprendere la natura dell’informazione, da considerarsi privilegiata perché indirizzata a pochi soggetti e perché avente un chiaro riferimento ai limiti operativi e ai vantaggi che si sarebbero potuto ricavare da operazioni tempestivamente effettuate, come avvenuto proprio nel caso di specie.