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Giurisprudenza

La Cassazione ritorna sull’art. 119, comma 4, t.u.b.

6 Novembre 2019

Manuela Natale

Cassazione Civile, Sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 27769 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Il cliente della banca ha il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti.

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell’art. 119 TUB anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 cod. proc. civ.

La Corte di Cassazione, in conformità ad alcuni suoi precedenti, torna sul diritto del cliente di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, t.u.b., ribadendone, seppur implicitamente, la natura sostanziale e non meramente processuale.

L’ordinanza in esame delinea la portata di tale diritto valorizzando, in coerenza con l’intera disciplina sulla trasparenza bancaria, la funzione eminentemente informativa e di protezione del cliente assolta dalla norma (v. Cass. n. 11554/2017).

In questo senso il diritto del cliente di ottenere «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» ex art. 119, comma 4, t.u.b., non può comportare un onere eccessivo per il cliente con riguardo all’individuazione del rapporto e dei relativi documenti, né in merito all’esperimento di una preventiva richiesta in sede extragiudiziale (v., oltre al precedente già citato, Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 5091/2016; Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 14231/2019).

Sotto il primo profilo viene ribadito il principio secondo cui il cliente della banca ha diritto di ottenere la documentazione inerente ad ogni operazione – avvenuta nel periodo decennale individuato dalla norma – cui è in concreto interessato e, a tal fine, può limitarsi a fornire alla banca gli elementi minimi indispensabili per l’individuazione dei documenti richiesti.

Sotto il secondo profilo la Suprema Corte conferma che il diritto ex art. 119, comma 4, t.u.b. è indipendente dall’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., potendo lo stesso essere esercitato «anche in sede giudiziaria», e dunque a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente.

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