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Giurisprudenza

Sul rapporto fra accertamento sulla società e quello sul reddito del socio

11 Aprile 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. v, 6 marzo 2025, n. 6001 –  Pres. Lenoci,  Rel. Di Marzio

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Con la sentenza n. 6001/2025 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della pregiudizialità tra l’accertamento del reddito societario e quello del socio in una società di capitali a ristretta base partecipativa

Il caso riguardava un accertamento fiscale nei confronti di una società per più anni d’imposta, da cui erano scaturiti atti impositivi anche a carico di uno dei soci.

Il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso della società relativamente ad un’annualità, rendendo definitivo l’accertamento nei suoi confronti.

Come conseguenza, aveva rigettato anche l’impugnazione del socio relativa alla medesima annualità, ritenendo che la definitività dell’accertamento societario impedisse qualsiasi contestazione circa l’esistenza del reddito di partecipazione. 

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ribadendo in via generale che la definitività dell’accertamento societario per ragioni meramente procedurali non impedisce al socio di contestare l’attribuzione del reddito di partecipazione.

In particolare, ha affermato il principio secondo cui, se l’accertamento a carico della società diventa definitivo non per una pronuncia di merito, ma per un motivo processuale quale l’omessa o tardiva impugnazione, il socio mantiene il diritto di impugnare il proprio accertamento personale e dimostrare non solo l’assenza di utili distribuiti ma anche la mancanza – a monte – di redditi imponibili in capo alla società

Alla luce di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa al giudice di merito affinché valuti l’effettiva esistenza di redditi non dichiarati dalla società e l’eventuale attribuzione al socio

Il principio di diritto è il seguente: “il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.

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