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Giurisprudenza

La Cassazione sulla decadenza per l’accertamento delle liberalità indirette

30 Luglio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano  

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 9 luglio 2024, n. 18724 – Pres. Sorrentino, Rel. Socci

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, la Cassazione, in tema di imposta di donazione, si è pronunciata sulla decorrenza del termine di decadenza dal potere di accertamento delle liberalità indirette, attivato ai sensi dell’art. 56-bis del D.P.R. 346/1990

Preliminarmente, la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui le liberalità indirette, cioè quelle attribuzioni patrimoniali con spirito di liberalità che non assumono la forma tipica della donazione, dichiarate spontaneamente nella procedura di voluntary disclosure ai sensi dell’art. 1 L. 186/2014, sono soggette all’imposta di donazione secondo l’art. 56-bis del D. Lgs. 346/1990. 

L’art. 56-bis cit. prevede che l’Agenzia possa disporre l’accertamento (senza irrogare sanzioni, ma con aliquota dell’8% sulla parte eccedente le eventuali franchigie) delle liberalità indirette, al ricorrere congiunto di due condizioni:

  1. quando l’esistenza della liberalità indiretta sia stata spontaneamente dichiarata dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi
  2. quando l’incremento patrimoniale del beneficiario sia superiore a euro 180.759,92; oppure nel caso in cui il contribuente effettui registrazione volontaria della liberalità indiretta.

Nel caso di specie, il contribuente aveva volontariamente dichiarato, nell’ambito della speciale procedura di emersione di capitali detenuti all’estero (voluntary disclosure), di aver beneficiato, in passato, di una liberalità indiretta di ingente valore

A fronte della dichiarazione spontanea, l’Agenzia aveva attivato la procedura ex art. 56-bis del 346/1990 e disposto nei suoi confronti l’accertamento della liberalità indiretta, non dichiarata all’epoca della sua effettuazione.

La pronuncia esaminata desta interesse per quanto attiene al profilo del termine di decadenza dal potere di accertamento delle liberalità indirette attivato ai sensi dell’art. 56-bis del D.P.R. 346/1990

Il contribuente aveva lamentato l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine cinque anni previsto dall’art. 76 del Testo Unico in materia di imposta di registro (D.P.R. 131/1986) applicabile, mutatis mutandis, anche all’imposta di donazione (ex art. 60 del D.Lgs. 346/1990) decorrenti, a parere del ricorrente, dal momento di effettuazione della liberalità

Invero, la norma invocata dal contribuente dispone che l’imposta vada richiesta “… a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui … avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione”.

Secondo la Corte, in questi casi, la decorrenza del termine decadenziale non decorre dal giorno di effettuazione della liberalità – come prospettato dal ricorrente – bensì da quello della volontaria dichiarazione al fisco

Con una interessante presa di posizione, la Corte ha affermato che in questi casi “il presupposto dell’imposta … scaturisce dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall’interessato nella procedura di collaborazione volontaria”

Perciò, essendo intervenuta la dichiarazione spontanea in data 14 marzo 2015, e l’accertamento notificato in data 17 dicembre 2015, l’Amministrazione finanziaria non era incorsa in alcuna decadenza. 

Tale decisione sembra confliggere con un diverso orientamento della Suprema Corte.

Quest’ultimo muove dall’assunto che non esiste un obbligo dichiarativo per le liberalità indirette, le quali rientrano nel campo di applicazione del tributo, ma sono accertabili solo alle condizioni dell’art. 56-bis. Pertanto, non si potrebbe identificare un momento specifico in cui la registrazione “avrebbe dovuto essere richiesta” ai fini del termine di decadenza quinquennale.

Invece, ritiene applicabile solo il termine di prescrizione decennale a partire dal momento di effettuazione della donazione “confessata” (così, Cass. 7442/2024).

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