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Giurisprudenza

La Cassazione sulla detraibilità dell’IVA in caso di contratto nullo

5 Luglio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Corte di Cassazione, Sez. V, 12 giugno 2024,  n. 16279 – Pres. Virgilio, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 16279 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della detraibilità dell’IVA in presenza di un contratto nullo

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, concernente un’indebita detrazione IVA, in ragione della nullità del contratto di cessione immobiliare rogato da un notaio in conflitto di interessi, in violazione del divieto posto dall’art. 28 della Legge 89/1913

La C.T.R. aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della contribuente. 

La Corte di Cassazione, prendendo spunto dalla recente sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, ha ribadito che, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, la nullità del contratto di cessione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione da parte del cessionario: il soggetto passivo non è privato di tale diritto per il solo fatto che l’operazione è viziata da nullità sulla base del diritto civile, a meno che non sia dimostrato che l’operazione stessa sia fittizia o che essa tragga origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. 

La detrazione dell’IVA è quindi legittima se l’operazione sia stata effettivamente realizzata, con onere della prova, sul punto, a carico del contribuente che avvalersi della detrazione, e non sia stata finalizzata a un vantaggio fiscale indebito o a un’evasione di imposta, con onere della prova, per la sussistenza di questi ultimi profili, in capo all’amministrazione finanziaria.

Il principio di diritto affermato è che “ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto“.

In base a tali principi, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la C.T.R. aveva del radicalmente escluso ogni potenziale rilevanza, ai fini tributari, della nullità civilistica del contratto di cessione immobiliare, dovendo invece essere accertato, nel giudizio di rinvio, se la cessione immobiliare – pacificamente realizzata nel caso di specie – sia stata finalizzata, in concreto, a fini elusivi o evasivi

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