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Giurisprudenza

Sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio Consob

7 Novembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27009 – Pres. M. Falaschi, Rel. A. Carrato

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 27009 del 18 ottobre 2024 (Pres. M. Falaschi Rel. A. Carrato), ha ribadito alcuni principi di diritto sulle tempistiche del procedimento sanzionatorio instaurato da Consob

In particolare, la Corte ha ricordato che, «in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni»

In sede di opposizione alle sanzioni irrogate dall’Autorità, «il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio».

Peraltro, prosegue la Corte, «la valutazione – in relazione alle suddette violazioni – della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l’evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili».

Il caso vedeva Consob impugnare la sentenza della Corte d’appello di Firenze che annullava la sanzione comminata dall’Autorità ad un esponente bancario in quanto, a detta dei giudici fiorentini, il provvedimento sarebbe stato emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente.

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