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Attualità

La Cassazione torna sullo spinoso tema della nozione di profitto confiscabile in relazione al reato di riciclaggio

17 Ottobre 2019

Pasquale Grella, Senior Associate, Laura Scaramellini, Associate, Clifford Chance

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

È del tutto irrilevante l’effettivo vantaggio economico che il singolo ha tratto dalla commissione del reato di riciclaggio, potendo la confisca per equivalente essere disposta indistintamente a carico di ciascuno dei concorrenti e per l’intero ammontare del profitto, rappresentato dal complesso delle somme che sono state ripulite attraverso le operazioni di riciclaggio realizzate.

È questo il principio statuito con la sentenza n. 37120, depositata in data 5 settembre 2019, con la quale la Corte di Cassazione, Sezione Penale, è tornata ad affrontare lo spinoso tema della nozione di profitto confiscabile in relazione al reato di riciclaggio, con particolare riferimento all’ipotesi di concorso di più persone nel reato.

La decisione

La vicenda ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti ai quali erano stati contestati, tra gli altri, i reati di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ex art. 648-ter c.p.. A seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la confisca per equivalente, obbligatoria ai sensi degli artt. 240 e 648-quater c.p., di beni mobili ed immobili, somme di denaro, valori corrispondenti al profitto realizzato da ciascuno degli imputati.

Avverso il capo della sentenza che disponeva la confisca per equivalente è stato proposto ricorso per Cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge, in riferimento, da un lato, alla ritenuta applicabilità al caso di specie della confisca per equivalente e, dall’altro lato, all’erronea individuazione della nozione nonché della misura del profitto dei reati contesti.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe erroneamente determinato il profitto del reato di riciclaggio, desumendolo dall’ammontare delle somme oggetto delle condotte dirette a ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa. Al contrario, il lucro realizzato dal ricorrente corrisponde all’ammontare delle sole commissioni che il medesimo avrebbe incassato per la prestazione rivolta a riciclare le somme di provenienza delittuosa, che erano state percepite ed occultate da altri soggetti grazie alla sua intermediazione.

Nel dichiarare infondato tale motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per chiarire e cristallizzare alcuni principi fondamentali in tema di riciclaggio, profitto e confisca.

Ripercorrendo il ragionamento sviluppato dai Supremi Giudici, il primo punto fermo che si incontra leggendo la pronuncia in commento concerne la nozione di profitto: Non v’è dubbio alcuno che il profitto – misura della confisca da disporsi per equivalente nell’ipotesi in cui non sia individuabile in via diretta il bene o il valore derivato dalla commissione del reato – corrisponde la vantaggio economico tratto dall’imputato attraverso la commissione della condotta illecita (in ciò distinguendosi dal prodotto del reato).

Risulta, altresì, evidente – proseguono i Supremi Giudici – che la misura del profitto è funzione direttamente correlata sia alla tipologia del delitto da cui discende il profitto siaallanatura dei beni oggetto del delitto stesso. Il vantaggio economico che può derivare dalla commissione dei singoli reati dipende, infatti, da variabili quali la tipologia delle operazioni di fatto e giuridiche che si realizzano attraverso la commissione dei reati, la loro capacità di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità dei beni (diversamente incommerciabili o di valore di mercato assolutamente inferiore), in diretta correlazione alle caratteristiche dei beni stessi.

Nell’ipotesi di riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita deve considerarsi che le operazioni connesse a dette fattispecie, qualora abbiano ad oggetto somme di denaro, assicurano il profitto del reato che è rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che sono state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa. La condotta di riciclaggio, infatti, assicura la disponibilità dei valori riciclati – che, altrimenti, sarebbero definitivamente sottratti, in quanto provento del delitto presupposto rispetto al delitto di riciclaggio –, consentendone l’utilizzazione sia attraverso il godimento diretto sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

Ne consegue che, anche ove l’imputato abbia goduto solo in parte del vantaggio economico derivante dalle operazioni di riciclaggio, il profitto del reato è da ritenersi costituito dall’intera somma ripulitaed è su questa che va disposta la confisca. Un principio, questo, giàsancito dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 49003 del 13 ottobre 2017, Cass. Pen., Sez. II – ripresa nella decisione in parola – nella quale veniva testualmente affermato che: “dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato. Il fatto che l’imputato abbia goduto solo in parte (nella misura del 3%) del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato incamerato dal dominus dell’operazione, il coimputato …, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’imputato ha goduto in concorso con gli altri coimputati”.

Alcune considerazioni

La sentenza n. 37120 rappresenta uno snodo fondamentale sul tema della triade riciclaggio-profitto-confisca, aprendo le porte ad una applicazione generale – se non addirittura generalizzata – dell’istituto della confisca per equivalente nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Dopo alcune pronunce di segno ondivago, i Supremi Giudici hanno riaffermato il principio secondo il quale è del tutto irrilevante, ai fini della determinazione del profitto confiscabile del delitto di riciclaggio, l’arricchimento personale ottenuto da ciascuno dei concorrenti nel reato. Dalla corresponsabilità di tutti i soggetti nella commissione dell’illecito discende, infatti, ad avviso dei Supremi Giudici, anche una corresponsabilità nel profitto dello stesso.

Le conseguenze concrete di tale pronuncia non sono di certo irrilevanti.

Un caso pratico. Pensiamo ad un soggetto che concorre, per esempio, con un proprio cliente alla realizzazione di operazioni riciclative richieste da quest’ultimo, pur essendo a conoscenza, o avendo comunque il sospetto, della provenienza illecita delle somme oggetto delle predette operazioni. Dal tali operazioni il primo soggetto trae un limitato vantaggio economico, quantificabile in termini di commissioni oppure onorari ricevuti, mentre è il cliente ad incamerare la porzione maggiore di profitto.. Ebbene, qualora vi fosse una sentenza di condanna a titolo di concorso nel delitto di riciclaggio, l’applicazione rigorosa del principio sancito dalla Corte di Cassazione, consentirebbe astrattamente al giudice di ordinare nei confronti del primo soggetto la confisca obbligatoria dell’intero ammontare delle somme ripulite attraverso le operazioni realizzate, prescindendo dalla ripartizione interna delle quote di profitto.

E qualora venisse rilevata una responsabilità dell’ente di appartenenza del primo soggetto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001?

Come noto, il catalogo dei reati presupposto, dalla commissione dei quali può derivare una responsabilità amministrativa per l’ente, ricomprende anche il riciclaggio, il reimpiego e l’autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001). L’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che nei confronti dell’ente sia sempre disposta, con la sentenza di condanna (estesa dalla giurisprudenza anche all’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti), la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Cosa potrebbe, dunque, accadere, nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di condanna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nei confronti, dell’ente, per avere i propri apicali e / o dipendenti concorso alla realizzazione di condotte di riciclaggio? Alla luce del principio enunciato con la sentenza in commento, il giudice potrebbe disporre nei confronti dell’ente la confisca obbligatoria dell’intero ammontare delle somme ripulite, corrispondenti al profitto del delitto di riciclaggio, pur non avendo l’ente tratto, nei fatti, alcun concreto vantaggio economico dalle operazioni delittuose. Ciò atteso che, come già affermato nelle righe precedenti, la corresponsabilità nella commissione dell’illecito comporta, ad avviso della Corte di Cassazione, anche una corresponsabilità nel profitto.

In conclusione, la più recente giurisprudenza di legittimità si caratterizza, da un lato, per la tendenza a ritenere sufficiente, in numero sempre maggiore di casi, l’elemento soggettivo del dolo eventuale ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, e, dell’altro lato, per la propensione ad estendere maggiormente l’ambito di applicazione della confisca per equivalente. Diviene, quindi, ancor più stringente per gli enti giuridici, dotarsi non soltanto di adeguati modelli di organizzazione e gestione, ma altresì, di implementare in maniera efficace sistemi antiriciclaggio idonei a provenire il concorso dei propri apicali / subordinati nella commissione di condotte di riciclaggio poste in essere da terzi clienti.

 

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