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Giurisprudenza

La c.d. «clausola di salvaguardia» è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento circa l’usurarietà del mutuo

14 Giugno 2016

Tribunale di Bari, 14 dicembre 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza del 14 dicembre 2015, il Tribunale di Bari ha ribadito (cfr. Ordinanza del 27 novembre 2015, in questa Rivista) che la pattuizione di una clausola che vincoli la Banca a fermare gli interessi moratori al tasso soglia (c.d. «clausola di salvaguardia»), non esclude, di per sé, il carattere usurario del mutuo.

Il Tribunale afferma di condividere l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale «ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione» (corsivo aggiunto).

Tenuto conto di ciò, il Tribunale – accertato il carattere usurario del mutuo in questione – ha dichiarato la gratuità del medesimo, quale effetto/sanzione previsto dall’art. 1815 c.c. per il caso di applicazione di tassi usurari. Per l’effetto, le somme pagate dal cliente alla data della pretesa risoluzione del contratto da parte della Banca sono risultate sufficienti a coprire le rate relative al (solo) capitale.

Ciò posto, il Tribunale ha rilevato il difetto dei presupposti necessari per l’esercizio, da parte della Banca, della facoltà di scioglimento unilaterale del rapporto riconosciutale dalla clausola risolutiva.

Nella fattispecie concretamente in esame, il Giudice ha poi rilevato come, essendo il credito complessivamente vantato dalla Banca privo del requisito della esigibilità, la stessa avesse intimato il relativo precetto «in assenza di un titolo esecutivo» e ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo stesso (Trib. Bari, 14 dicembre 2015, in Ilcaso.it).

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