Con la sentenza n. 1303 del 13 febbraio 2017, la commissione tributaria provinciale di Milano si è espressa in tema di imposta di registro nell’ambito degli atti di omologazione.
Nella sentenza in commento, il collegio giudicante ha stabilito che, il concordato fallimentare con cessione dei beni dell’attivo fallimentare al terzo assuntore, previsto dall’art. 124, comma 4, della legge fallimentare non rientra nella disciplina della norma di cui al comma 2 dell’art. 21 del d.p.r. n. 131 del 1986, ma al comma 3 del medesimo articolo che, nel disciplinare gli “atti che contengono più disposizioni”, prevede espressamente che non sono sottoposti ad imposta gli accolli del debito.
In aggiunta, considerando che la tassazione di tutti gli atti giudiziari di omologazione sconta l’imposta fissa prevista dalla specifica disposizione contenuta nell’art. 8, lettera g), parte prima della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, non vi è spazio per una diversa applicazione.
Sono queste le ragioni che hanno spinto i giudici ad accogliere il ricorso e ad annullare in toto l’atto impugnato, condannando l’agenzia al risarcimento delle spese.