Con Risposta n. 241 del 04 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto imponibile a IVA l’operazione di cessione di un immobile non ultimato.
Sul punto l’Agenzia ha richiamato l’articolo 10, primo comma, n. 8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA), secondo cui sono esenti da imposta “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa-mente manifestato l’opzione per l’imposizione”.
Come già affermato dalla Circolare n. 12 del 1° marzo 2007, al paragrafo 11, “l’articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non ultimati» (…)”.
Ciò induce a ritenere, prosegue lo stesso documento di prassi, che “la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo (…) sia esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA” (cfr. in senso analogo le circolari n. 12/E del 12 marzo 2010, paragrafo 3.9 e n.18/E del 23 maggio 2013,paragrafi 3.3. e 3.3.3).