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Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

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Tesi di laurea

La class action nei confronti delle banche

12 Giugno 2013

Luisa Agliassa

Ad oltre tre anni dall’entrata in vigore dell’art. 140-bis del codice del consumo, il presente elaborato, la cui area di indagine è circoscritta agli illeciti in ambito bancario e finanziario, traccia un primo ed approssimativo bilancio riguardo l’azione di classe nostrana per accertarne l’idoneità a perseguire gli auspicati obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia; e, in via sussidiaria, per valutarne i profili di disciplina da ripensare e/o correggere. Dal momento che un suo corretto utilizzo è soprattutto una questione di cultura di tutte le parti interessate – non solo imprese e associazioni di categoria, ma anche avvocati e giudici -, l’intera trattazione è fondata su convegni e seminari tenutisi ad hoc, nonché su audizioni in Commissione Giustizia e risposte a consultazioni europee sull’argomento. Tutti momenti di confronto ed approfondimento coinvolgenti tanto la componente accademica e professionale, quanto quella imprenditoriale e consumerista.

Dopo un dettagliato excursus in merito alla sovrapponibilità giuridica delle figure del cliente retail e del risparmiatore a quella del consumatore, la trattazione ripercorre brevemente le motivazioni per cui un private enforcement flessibile e decentralizzato, se affiancato all’operato delle authorities tradizionali – quali, nell’ipotesi di specie, Banca d’Italia, Consob e AGCM -, possa sanarne i fallimenti.

Si prosegue, quindi, nell’enunciazione degli stimoli dottrinali, giurisprudenziali e sovranazionali che hanno originato ed alimentato la necessità di introdurre un rimedio risarcitorio di massa anche in Italia. Tratteggiate le incompatibilità tra giustizia privata individuale e perseguibilità degli illeciti seriali, sono così passati in rassegna i vantaggi della tutela civilistica super-individuale genericamente intesa, nonché gli strumenti in mano alla banca per prevenirne l’azionabilità e/o il successo nel merito. Più nello specifico, lo studio si sofferma tanto sui meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – quali ABF e Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob -, evidenziandone pregi e difetti in un’ottica consumerista; quanto sulle strategie difensive adottabili in sede giudiziaria. Onde evidenziarne la natura di sanamento ante litteram del danno pluri-offensivo, l’attenzione si sposta poi sulla disinvolta interpretazione delle misure ripristinatorie a tutela del petitum inibitorio ex art. 140 del codice del consumo; orientamento minoritario accolto da alcune sentenze rivoluzionarie, specialmente in tema di anatocismo bancario. Infine, delineato per sommi capi il dibattito comunitario in tema di collective redress, per comprendere come la class action funziona davvero nel paese che per primo l’ha sperimentata, inevitabile è il riferimento, seppur altrettanto sintetico, alle luci ed alle ombre del modello statunitense.

Fondata su queste premesse, la dissertazione sfocia finalmente nell’illustrazione del perimetro soggettivo, oggettivo e procedurale delle scelte disciplinari italiane, dapprima riepilogando il dibattito istituzionale e non precedente l’introduzione dell’art. 140-bis; e, in seguito, commentando le sue vicissitudini riformatrici, anche attraverso le impressioni raccolte dalle principali testate giornalistiche nazionali. Fino a sondare la recentissima novella del governo Monti, di cui si focalizzano i margini di miglioramento.

I due capitoli conclusivi possono così circoscrivere gli ambiti di applicabilità di un siffatto strumento giudiziario, limitatamente agli illeciti connessi ai contratti strettamente bancari e a quelli riconducibili ad operazioni d’investimento in senso lato. Da un lato, dedotte le ragioni giustificanti un finora scarsissimo ricorso al rimedio da parte del cittadino, si ripercorre il trend evolutivo delle ordinanze di certification finora emesse circa il contenzioso aggregato sulle clausole sostitutive della CMS, anticipando, da ultimo, i possibili contenuti delle future sentenze di merito in materia. Dall’altro, invece, si isolano le responsabilità di un qualsivoglia intermediario finanziario – tra cui, in prima linea, la banca stessa – che possono rientrare nel ristretto oggetto dell’azione di classe ex art. 140-bis; e si prova a ricostruire come l’eventuale suo avvio sia coordinabile con il cumulabile o alternativo meccanismo di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

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