Con sentenza del 04 giugno 2014 il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui, in materia di usura bancaria, la natura usuraria del tasso di interessi, ed in particolare degli interessi moratori, è esclusa ogni qualvolta sia pattuita la c.d. clausola di salvaguardia.
Nel caso di specie, la clausola di salvaguardia inserita nel contratto di mutuo prevedeva che la misura degli interessi di mora non avrebbe potuto mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura fosse pari al limite medesimo.
Con tale decisione il Tribunale di Napoli conferma il proprio precedente orientamento espresso con ordinanza del 28 gennaio 2014.