Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3373 del 26 marzo 2024 (Est. Ferrari), si è pronunciato sulla vessatorietà della clausola floor contenuta in un contratto di finanziamento.
La clausola floor pattuita nel caso di specie, in particolare, stabiliva che, qualora il Tasso Euribor 6 mesi fosse divenuto negativo, lo stesso sarebbe stato inteso pari a zero, e, pertanto, gli interessi sarebbero stati calcolati al tasso pari allo spread concordato in maggiorazione rispetto al tasso di riferimento.
Il Tribunale di Milano ricorda che, come da giurisprudenza ormai consolidata, l’elenco delle clausole vessatorie ex art. 1341/2 C.c. debba intendersi come tassativo, e, pertanto, la relativa disciplina non possa essere estesa a fattispecie differenti.
Secondo il Tribunale, pertanto, la clausola floor, in quanto clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell’art. 1341/2 C.c., in quanto:
- non comporta limitazioni di responsabilità per il predisponente, né facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione
- non comporta a carico dell’aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
- non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
- non introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto
- non introduce clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’AG.
La clausola floor, conclusivamente, secondo il Tribunale di Milano, concorrendo appunto a determinare la prestazione di una delle parti e quindi l’oggetto del contratto, non va intesa come clausola vessatoria e non necessita di alcuna specifica approvazione per iscritto.