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Attualità

La commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM nelle nuove norme europee

26 Luglio 2021

Filippo Annunziata e Sabrina Galmarini, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 27 maggio 2021 è stato pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1156 in materia di commercializzazione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi (FIA) e di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Regolamento, entrato in vigore lo scorso 17 giugno 2021, costituisce un ulteriore tassello dei recenti interventi normativi volti ad armonizzare la regolamentazione e la vigilanza in materia di distribuzione transfrontaliera di FIA e OICVM. A beneficiarne saranno i gestori di fondi alternativi (GEFIA), i gestori di fondi europei per il venture capital (EuSEF), i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuVECA), e le società di gestione di OICVM.

Il Regolamento disciplina anzitutto le modalità con le quali le Autorità nazionali competenti pubblicano e gestiscono, sul proprio sito internet, informazioni aggiornate ed esaustive:

  1. sulle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM; nonché
  2. sulle spese o gli oneri eventualmente dovuti alle Autorità nazionali competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere dei gestori di OICR.

Obiettivo della disciplina è garantire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni necessarie a valutare con anticipo i costi complessivi delle attività transfrontaliere all’interno di ciascun Stato Membro. Viene previsto, a tale scopo, che la pubblicazione delle informazioni avvenga mediante ricorso ai modelli standard contenuti negli Allegati al Regolamento e nel rispetto di requisiti di contenuto minimo predeterminati.

Quanto ai requisiti nazionali per la commercializzazione di FIA e OICVM, l’Allegato I al Regolamento contiene un’elencazione non esaustiva delle categorie di norme da includere tra le informazioni oggetto di pubblicazione da parte della Autorità nazionali. L’elencazione comprende, tra le altre, le disposizioni in materia di: i) comunicazioni di marketing; ii) obblighi di comunicazione in relazione alla commercializzazione; iii) regime del passaporto; iv) ritiro della notifica di accordi internazionali; nonché v) altre norme applicabili all’attività di commercializzazione nella giurisdizione dell’autorità competente. Gli obblighi di pubblicazione si estendono eventuali altre disposizioni che – pur se non specificamente concepite per la commercializzazione di OICVM o FIA – risultino comunque applicabili all’interno di uno Stato membro al momento della commercializzazione dell’OICR.

Quanto alle spese e agli oneri regolamentari, è anzitutto richiesto che la relativa presentazione avvenga sotto forma di tabella. Si precisa poi che, per ciascuna voce, le informazioni debbono includere, oltre alla fonte normativa, l’entità tenuta al pagamento, l’attività che vi dà origine, nonché una descrizione della struttura della spesa o dell’onere. Quest’ultima deve comprendere tra l’altro: (i) l’importo o la metodologia di calcolo; (ii) l’indicazione, a seconda dei casi, dell’importo minimo o massimo, unitamente a un esempio; (iii) l’indicazione se si tratti di una spesa o di un onere iniziale, o continuativo e, se del caso, la relativa periodicità; (iv) la data in cui la spesa o l’onere devono essere pagati; e v) eventuali dettagli supplementari. L’Allegato III al Regolamento contiene un elenco non esaustivo delle categorie di oneri e spese regolamentari oggetto di pubblicazione: esso include, in particolare, le spese di registrazione, le spese pagate per la notifica di documenti e per ogni successivo aggiornamento della notifica preventiva, le commissioni per il passaporto e quelle di gestione, nonché eventuali altre spese o oneri applicabili stabiliti dal diritto dello Stato membro.

Al fine di consentire all’ESMA di verificare il rispetto di tali previsioni, il Regolamento (artt. 3 e 4) disciplina poi le modalità con le quali le Autorità nazionali competenti debbono notificare i collegamenti ipertestuali ai propri siti web. Viene inoltre richiesto di designare – da parte dell’ESMA e delle Autorità nazionali competenti – punti di contatto unici per l’invio e la ricezione delle informazioni.

Il Regolamento detta, infine, le modalità e i tempi di trasmissione all’ESMA, da parte delle Autorità nazionali competenti, delle informazioni necessarie alla costruzione e successiva gestione di una banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, accessibile al pubblico. Tale banca dati – che, una volta preannunciata, sarà di grande utilità sia per il mercato, sia per gli studiosi – conterrà l’elenco:

  1. di tutti i FIA commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, dei rispettivi gestori, e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati; e
  2. di tutti gli OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM (quale definito all’articolo 2(1)(e), della Direttiva 2009/65/CE), della loro società di gestione e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati.

In particolare, il Regolamento prevede che le Autorità competenti debbano trasmettere all’ESMA le informazioni necessarie con cadenza trimestrale e, segnatamente, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre. Tale previsione si applica a decorrere dal 2 febbraio 2022.

Il Regolamento, sebbene apparentemente di natura tecnica, risulta, in vero, di interesse in una più ampia prospettiva di integrazione del Mercato Unico dei prodotti della gestione collettiva, e dei relativi gestori. La disponibilità di una banca dati accessibile al pubblico consentirà, in particolare di disporre di una vasta base informativa aggiornata, liberamente consultabile, utile a diversi fini: analisi di mercato, verifiche di compliance, studi, ricerche, ecc. Essa consentirà anche di meglio studiare, nel tempo, l’evoluzione del mercato transfrontaliero europeo nell’ambito degli OICR, offrendo preziosi informazioni, ad esempio, sulla localizzazione dei gestori e dei fondi, sul loro grado di mobilità, e sui flussi transfrontalieri.

Quanto alle regole che riguardano la commercializzazione cross-border e i relativi oneri, il Regolamento consentirà di ottenere queste informazioni con facilità, assenza di oneri, e alto livello di comparabilità tra i diversi Stati Membri, così facilitando l’attività degli operatori per i quali, spesso, il reperimento di queste informazioni sconta vischiosità e costi, anche impliciti, in vero scarsamente giustificabili con l’integrazione del Mercato Unico.

 

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