La compensazione prevista dall’art. 1853 c.c., a tenore del quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario, non è mai rilevabile d’ufficio, ma solo a seguito di tempestiva eccezione dalla parte che intende avvalersene.
Il disposto di cui all’art. 1242, comma 1, c.c., per cui il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione, è applicabile anche alla fattispecie prevista dall’art. 1853 c.c.
L’art. 1853 c.c. è dettato allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, e prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto: in particolare, alla luce del principio dell’unità dei conti, attraverso l’immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione, salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.