La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29915 del 27 ottobre 2023 (Pres. Manna, Rel. Giannaccari), è tornata sul tema della responsabilità dei sindaci di banca, ribadendo come la complessità della struttura organizzativa della società (nel caso, si trattava di una grande banca quotata) non possa attenuare il dovere di vigilanza previsto dalla legge in capo agli stessi.
In particolare, richiamando quanto stabilito a Sezioni unite con la pronuncia n. 20934 del 30 settembre 2009, la Corte ha affermato che il dovere di vigilanza in capo ai sindaci “non è escluso nelle ipotesi in cui la banca abbia una complessa struttura organizzativa, essendo, al contrario ancora più stringente per le società quotate in borsa, poiché il dovere di vigilanza, previsto dall’art. 2403 c.c. [n.d.r., dall’art. 149 t.u.f. per le società quotate], è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali e garantisce l’equilibrio del mercato”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa dal componente del collegio sindacale di un istituto di credito avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello rigettava l’opposizione ad una sanzione pecuniaria comminata da Consob nel 2014 per la violazione di diverse previsioni dell’art. 21 t.u.f. commesse tra il 2010 e il 2012.
In particolare, la sanzione era stata comminata in ragione:
(i) dell’omessa identificazione e della gestione inadeguata dei conflitti di interessi nell’ambito del collocamento sul mercato primario di titoli emessi dalla banca e nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondario
(ii) di reiterate condotte irregolari in materia di profilatura della clientela e di valutazione di adeguatezza dell’operazione
(iii) di irregolarità relative alle modalità di pricing dei prodotti in questione.