WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

La Consob sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore

12 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Consob, con comunicato stampa dell’11 luglio 2024, ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di revisione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023, sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: ovvero POC (ovvero prestiti azionari non convertibili) non standard, SEDA (ovvero gli Stand-by Equity Distribution Agreement), SEF (Step-Up Equity Financing) e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe, che siano richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF).

La Comunicazione è entrata in vigore il 4 maggio 2023 e la disciplina ivi contenuta è stata resa applicabile non solo agli accordi sottoscritti successivamente alla data di relativa entrata in vigore ma anche a quelli già in corso in tale data.

L’esperienza operativa medio tempore maturata, ha messo in luce taluni aspetti meritevoli di attenzione per Consob:

  • il sostanziale abbandono degli accordi SEDA e SEF, a fronte di un ricorso sempre più diffuso, da parte delle società, allo strumento del POC al fine di reperire risorse finanziarie.
  • gli accordi POC vengono indistintamente utilizzati sia da società con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan (“EXM”, già MTA), sia da società con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”; principalmente sul mercato di crescita per le PMI Euronext Growth Milan “EGM”, già AIM Italia).
  • la maggior parte delle società che ricorrono allo schema del POC versa in una situazione di tensione economico-patrimoniale e finanziaria, attestata da un andamento reddituale negativo, con posizioni debitorie scadute e deterioramento patrimoniale; per tali società, il buon esito del POC rappresenta solitamente il presupposto per la prosecuzione della stessa attività aziendale.
  • gli accordi sottostanti ai POC possono contenere clausole o previsioni che consentono agli investitori unici, al verificarsi di determinate circostanze, di non dare esecuzione agli impegni assunti: le società che ricorrono alla suddetta operatività potrebbero essere esposte al rischio di non essere in grado di reperire, dalla sottoscrizione dei POC, risorse in misura congrua e secondo tempi coerenti con i propri impegni finanziari.
  • alla sottoscrizione dell’accordo tra la società e l’investitore unico si affianca, a volte, la sottoscrizione, tra l’investitore unico ed alcuni azionisti rilevanti della medesima società, di un accordo di prestito titoli avente ad oggetto le azioni di quest’ultima: il prestito titoli, in tali casi, viene stipulato con la specifica finalità di garantire all’investitore unico la disponibilità di azioni liberamente negoziabili indipendentemente da eventuali difficoltà della società a fronte di una richiesta di conversione delle obbligazioni.
  • i POC comportano effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria delle società che ricorrono agli stessi, nonché un effetto di deprezzamento delle relative azioni.

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore della Comunicazione, è emersa l’esigenza, da un lato, di semplificare e sistematizzare alcune aree della stessa e, dall’altro, di integrare e chiarire taluni aspetti della relativa disciplina alla luce di nuovi profili emersi dall’esperienza operativa, tra cui quelli sopra evidenziati.

Con tali obbiettivi, Consob sottopone al mercato un’ipotesi di revisione, tesa a realizzare tali tipologie di intervento.

In ogni caso, Consob segnala che, sebbene il ricorso agli schemi SEDA e SEF risulti in desuetudine, è comunque necessario che la Comunicazione mantenga l’attuale perimetro applicativo e che, pertanto, la stessa continui a disciplinare la disclosure da fornire anche in occasione di tali tipologie di accordi e di operazioni similari: stante la continua evoluzione operativa, è infatti opportuno preservare l’approccio ampio utilizzato nel vigente assetto.

E’ stata infine semplificata e sistematizzata la disclosure prevista dalla Comunicazione, nell’ottica di agevolare sia la corretta applicazione della stessa da parte dei relativi destinatari (società e investitori unici), sia la reperibilità delle informazioni inerenti alle operazioni in esame.

Consob ha da ultimo ritenuto necessario integrare e completare ulteriormente il quadro informativo da rendere al pubblico in relazione a taluni aspetti delle operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad unico investitore, come le caratteristiche, le motivazioni, gli impatti delle stesse sulla governance delle società, gli effetti, l’operatività sulle azioni delle medesime società e gli assetti proprietari delle stesse.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 10 agosto 2024 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l’Esterno).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter