Con risposta all’interpello n. 954 – 914/2017, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, ha affermato come, laddove il servizio di consulenza in materia di investimenti sia fornito dalla società direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità, con esclusione:
- di qualsiasi incentivo o retrocessione commissionale da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati dalla società medesima, essendo diversamente il servizio di consulenza remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate al cliente/investitore,
- e di operatività, dovendo il cliente avvalersi di altro intermediario per eseguire le operazioni di investimento raccomandate,
la mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto tra la società ed i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad escludere che sia ravvisabile un’attività di intermediazione (esente da IVA) ai sensi del combinato disposto dei nn. 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 633 del 1972.