L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.