L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate.