L’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale ‑ con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli ‑ di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.