1) Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibile eccedente trattenuta da detto Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell’Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall’altro lato, gli interessi sull’eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi.
2) Il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto detraibile trattenuta a causa dell’applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell’Unione.
3) Il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che, anzitutto, subordina alla presentazione di una domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l’amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto trattenuta in violazione del diritto dell’Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d’ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all’amministrazione per la trattazione di una domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita.