1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, mentre ammette un’integrazione fiscale verticale tra una società controllante residente o una organizzazione stabile, in tale Stato membro, di una società controllante non residente e le sue controllate residenti, non consente un’integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti di una società controllante non residente.
2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale ha l’effetto di costringere una società controllante con sede in un altro Stato membro a sciogliere un’integrazione fiscale verticale esistente tra una delle sue controllate e un certo numero di sue controllate di secondo livello residenti, al fine di consentire a tale controllata di procedere a un’integrazione fiscale orizzontale con altre controllate residenti di detta società controllante, anche se la società controllata integrante residente resta la stessa e lo scioglimento dell’integrazione fiscale verticale prima della scadenza della durata minima di esistenza dell’integrazione, prevista dalla normativa nazionale, implica la rettifica dell’imposizione individuale delle società interessate.
3) I principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro relativa a un regime di integrazione fiscale, ai sensi della quale qualsiasi domanda volta a poter beneficiare di un siffatto regime deve essere obbligatoriamente presentata all’autorità competente prima della conclusione del primo esercizio fiscale per il quale è chiesta l’applicazione di tale regime.