L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata.
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.