La nozione di «svantaggio per la concorrenza», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, nell’ipotesi in cui un’impresa dominante applica prezzi discriminatori a talune controparti commerciali sul mercato a valle, la situazione in cui detto comportamento può avere come effetto una distorsione della concorrenza tra dette controparti commerciali. L’accertamento di un siffatto «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un’analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12