L’articolo 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 non ha inteso istituire una imposta autonoma che colpisca la costituzione di vincoli di destinazione in sé considerata, tra cui l’atto istitutivo o dotale di un Trust, in difetto di effetti traslativi di diritti in capo ai beneficiari, che si traducano in un incremento patrimoniale valutabile in termini di capacità economica, ex articolo 53 della Costituzione.
L’apposizione del vincolo, infatti, assicura sì al disponente la separatezza dei beni, ma in vista di un futuro effetto patrimoniale, che si verificherà in capo al beneficiario; conseguentemente la mera costituzione di un Trust non determina il maturare dei presupposti per l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.
Così si esprime l’ordinanza in commento, in coerenza con altri precedenti di Legittimità (Cass. 1131/2019, 19167/2019,16699/2019), da cui sono attinte alcune argomentazioni sviluppate dalla Corte.
La disponente, nonché beneficiaria, di un Trust, unitamente ai propri figli (beneficiari eventuali in caso di premorienza della madre), impugnava alcuni avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, con i quali era assoggettato all’imposta di successione e donazione (con aliquota proporzionale del 4%) il valore dichiarato nell’atto costitutivo del vincolo di destinazione.
L’Ufficio Impositore, dopo il vittorioso esito del giudizio di prime cure, risultava soccombente in appello, e proponeva dunque ricorso in Cassazione, lamentando l’errata applicazione del menzionato articolo 2, comma 47, del d.l. 262/2006 da parte della CTR competente, per avere questa giudicato esente da imposta successoria l’atto istitutivo del Trust, stante la ritenuta assenza di qualsivoglia trasferimento di ricchezza, vista l’identità tra disponente e beneficiaria.
Nel richiamare i propri precedenti, la Corte giudica prive di pregio le argomentazioni del ricorrente.
La disposizione anzi citata, infatti, pur annoverando astrattamente tra le fattispecie imponibili la costituzione di vincoli di destinazione (come il Trust), deve essere oggetto di lettura costituzionalmente orientata; in tal senso, il mero conferimento di beni e diritti in un Trust non costituisce elemento sintomatico di capacità contributiva, in quanto non determina alcun immediato trasferimento di ricchezza al beneficiario.
L’articolo 53 della Costituzione, al contrario, postula la necessità di una attribuzione patrimoniale stabile, che non si verifica all’atto di costituzione del vincolo, dove l’unico effetto determinato è quello attuativo della segregazione patrimoniale; semmai, il presupposto d’imposta si verificherà al tempo del trasferimento finale del bene o diritto al beneficiario.