Lo scorso 11 ottobre il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge recante la “Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, pubblicato in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 (cfr. contenuti correlati).
La legge delega, frutto della meticolosa opera di studio svolta dalla Commissione Rordorf, presenta significativi aspetti innovativi, dotati di un potenziale effetto dirompente su procedure concorsuali e strumenti di composizione delle crisi d’impresa.
Tra gli aspetti più rilevanti rientra senza dubbio la particolare attenzione riservata al profilo dei gruppi societari, sfociata nella formulazione dell’art. 3 della legge delega, rubricato, appunto, “Gruppi di imprese”.
La necessità di una specifica disciplina dei gruppi societari e, nello specifico, della gestione della crisi di tali entità, è esigenza da tempo avvertita nel panorama normativo italiano; panorama che, è bene rammentarlo, rinviene l’unico puntuale riferimento al “gruppo” negli artt. 60 e ss. del D.Lgs. 385/1993 (il c.d. Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia), ovverosia le disposizioni dedicate alla regolamentazione del “gruppo bancario”.
Entrando nel merito dell’innovazione normativa in oggetto, è da rilevare in primo luogo che l’art. 3 della legge delega può essere suddiviso in due distinte sezioni: una prima sezione avente ad oggetto il concetto stesso di gruppo di imprese, e una seconda in cui è racchiusa la disciplina applicabile a tale fattispecie nel contesto della rinnovata procedura di concordato preventivo e della liquidazione giudiziale (il “fu fallimento”, se è concessa la licenza).
L’art. 3, comma 1, della legge delega demanda dunque al Governo l’individuazione di “una definizione di gruppo di imprese” che tenga in considerazione la nozione di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e ss. e 2545-septies c.c.; l’assoggettamento alla direzione e coordinamento sarà peraltro presunto ove sussista una delle declinazioni di “rapporto di controllo” previste all’art. 2359 c.c.. L’aspetto da chiarire, verosimilmente per mano del legislatore delegato, sarà l’eventuale ultrattività della definizione di gruppo di imprese rispetto ai confini della condenda nuova normativa in materia concorsuale.
Una volta accertata la sussistenza del “rapporto di gruppo” l’impresa sarà, da un lato, gravata di nuovi oneri e, dall’altro, beneficerà di talune facoltà.
Sotto il primo profilo, la legge delega prevede che siano individuati specifici obblighi dichiarativi per le imprese appartenenti a un gruppo societario, e che le stesse debbano depositare un bilancio consolidato di gruppo in cui sia data puntuale informativa in merito ai legami di gruppo esistenti.
Dall’altro lato, le imprese del gruppo sottoposte alla giurisdizione italiana avranno la possibilità di presentare, con unico ricorso, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione “di gruppo”, domanda di ammissione al concordato preventivo “di gruppo” o domanda di liquidazione giudiziale “di gruppo”, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.
A fronte della possibilità di una procedura di gruppo, la legge delega acutamente prevede un meccanismo correttivo volto a sterilizzare il “peso” di eventuali crediti infragruppo: nello specifico, il decreto delegato dovrà stabilire “il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile”. Tale postergazione tuttavia potrà risentire di deroghe dirette a favorire finanziamenti erogati “in funzione” o “in esecuzione” della procedura, in un’ottica di trasversale favore verso le soluzioni concordate alle crisi di impresa e di incentivo al salvataggio.
Con riferimento alla procedura di concordato preventivo “di gruppo”, l’art. 3, comma 2 del testo di legge delega il Governo affinché, con il decreto delegato, preveda e disciplini:
- “la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia”, nell’ottica di una velocizzazione dei passaggi procedurali che più di una volta hanno rappresentato una pastoia per la procedura di concordato preventivo;
- “la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa”;
- “gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata”. E’ possibile immaginare, sul punto, che sarà necessario prevedere un meccanismo di coordinamento per l’ipotesi in cui l’annullamento o la risoluzione della proposta di concordato sia da pronunciarsi verso una sola delle imprese del gruppo, così da non frustrare le possibilità di risanamento per i restanti componenti del gruppo societario;
- “l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura”, nell’ottica della già menzionata esigenza di sterilizzazione della rilevanza dei rapporti infragruppo nel contesto dell’ammissione alla procedura unitaria.
- [gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata];
- “i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato”.
In caso di insolvenza del gruppo di imprese, l’art. 3, comma 3, della legge delega prevede la possibilità di attivare una “procedura di liquidazione giudiziale di gruppo”. La regolamentazione di tale procedura collettiva dovrà essere caratterizzata:
- dalla nomina “di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo”, anche in questo caso al fine di ottenere una velocizzazione della procedura liquidatoria e di realizzazione dell’attivo e, conseguentemente, un miglior soddisfacimento delle pretese creditorie;
- da “un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo”;
- dall’attribuzione al curatore “di gruppo” della facoltà di esercitare diversi poteri, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo. In particolare, tale soggetto avrà il potere di:
(i) “azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un’altra impresa del gruppo, in danno dei creditori”, al fine di neutralizzare eventuali condotte distrattive perpetrate mediante movimentazioni infragruppo;
(ii) “esercitare le azioni di responsabilità di cui all’articolo 2497 del codice civile”;
(iii) “promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale”; - dalla possibilità, per il “curatore di gruppo”, di segnalare agli organi di amministrazione e di controllo di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale indici dell’insolvenza delle stesso, ovvero di promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese.
Il governo dovrà altresì attivarsi, da ultimo, per predisporre una “disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale”, rispettosa di quanto disposto dall’articolo 7, comma 10, lettera d) della medesima legge delega.