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Attualità

La CTP di Milano disapplica il regime fiscale delle polizze unit linked

5 Febbraio 2019

Gian Gualberto Morgigni e Martha Caziero, Associates, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5608/1/2018 del 10 dicembre 2018, si è espressa sul regime fiscale applicabile alle polizze unit linked[1]. In particolare, i giudici, con riferimento ad una polizza estera unit linked, hanno delineato gli elementi fattuali e contrattuali rilevanti per la disapplicazione del regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita.

Occorre premettere che, ai fini delle imposte dirette, i redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita sono qualificabili quali redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-quater), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”)[2] e sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da applicarsi sulla differenza fra il valore di riscatto e l’ammontare dei premi pagati. Con riferimento alle imposte dirette, il legislatore ha previsto per i contratti di assicurazione sulla vita i seguenti “benefici”: (i) il differimento della tassazione al momento del riscatto, (ii) l’imposizione sostitutiva, a prescindere dalla presenza all’interno della polizza di investimenti soggetti ad aliquota marginale IRPEF in caso di investimento diretto, (iii) la compensazione tra redditi di capitale e minusvalenze, e (iv) l’esenzione da IRPEF per i capitali corrisposti a copertura del rischio demografico[3].

Tanto premesso, la controversia oggetto della sentenza in commento traeva origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate relativa ad una polizza estera unit linked sottoscritta da un noto calciatore, il quale aveva proceduto ad indicarla nel modulo RW della dichiarazione dei redditi ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (“D.L. 167/1990”). Nessuna imposta era stata corrisposta, né alcun quadro reddituale era stato compilato, poiché, come sembra dalla lettura della sentenza, non era stato effettuato alcun riscatto durante il periodo d’imposta oggetto di verifica. Al termine del contraddittorio, l’Ufficio accertava un maggior reddito sulla base dell’applicazione della presunzione di fruttuosità ex art. 6 del D.L. 167/1990.

La Commissione, concordando con l’Ufficio, ha ritenuto che la polizza unit linked non presentasse le caratteristiche dei contratti assicurativi sulla vita, ma quelle di uno strumento finanziario di investimento.

I giudici sono giunti a tale conclusione sulla base delle seguenti caratteristiche della polizza: (i) assenza di garanzia di rendimento minimo e obbligo di restituzione del capitale investito, (ii) nessuna copertura dal rischio demografico, non essendo previsto un premio per il verificarsi del caso morte (la compagnia aveva solo l’obbligo di liquidare il valore degli strumenti finanziari inclusi nella polizza), (iii) possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e reinvestimento dei rendimenti nella polizza e (iv) facoltà di richiedere riscatti anticipati, totali o parziali, rendendo irrilevante la durata contrattuale.

A seguito di tale analisi, la Commissione ha indirettamente disconosciuto l’applicabilità del regime di tassazione previsto per i contratti assicurativi sulla vita (in particolare, il differimento della tassazione al momento del riscatto).

Tuttavia, dopo aver negato il beneficio del differimento della tassazione previsto per le assicurazioni sulla vita e i contratti di capitalizzazione, i giudici hanno qualificato il maggior imponibile, accertato sulla base della presunzione di redditività, quale reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR che include “i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione”.

A parere degli autori, tale decisione non è condivisibile poiché nella misura in cui si nega la natura di contratto assicurativo sulla vita a una determinata polizza unit linked, ne dovrebbe discendere che il reddito da essa derivante non può essere qualificato come reddito di capitale ex art. 44, lett. g-quater) del TUIR. Al più, le considerazioni dei giudici avrebbero dovuto portare ad una riqualificazione del reddito sulla base degli strumenti finanziari inclusi nella polizza, con conseguente applicazione del regime fiscale e dell’aliquota propri dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari sottostanti.

La sentenza in commento non sembra aver valutato la presenza (o l’assenza) di un’effettiva gestione delle attività finanziarie incluse nella polizza unit linked da parte del soggetto contraente; la gestione, infatti, dovrebbe essere prerogativa esclusiva della compagnia assicurativa.

Il regime del differimento della tassazione, legato alla unicità del reddito e all’opacità dello strumento finanziario utilizzato, è giustificato infatti dalla finalità di gestione del risparmio e dall’autonomia di gestione in capo alla compagnia assicurativa. Se il contraente avesse il potere di impartire istruzioni vincolanti relativamente alla gestione degli strumenti finanziari inclusi nella polizza, vi sarebbe il rischio di riqualificazione in contratto di gestione.

In conclusione, la sentenza in commento rappresenta un precedente di rilievo poiché individua gli indici presuntivi al ricorrere dei quali potrebbero essere disconosciuti i benefici fiscali previsti per i contratti di assicurazione sulla vita alle polizze a contenuto finanziario.

Ciò è rilevante soprattutto se si considera che, ad eccezione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia[4], non esistono pronunce giurisprudenziali che analizzino le caratteristiche delle polizze unit linked ai fini fiscali e che nei precedenti civilistici sul tema[5] i giudici non hanno in nessun caso disconosciuto la natura di polizza dei contratti di assicurazione oggetto di tali controversie.

Il disconoscimento del regime fiscale proprio dei contratti di assicurazione sulla vita dovrebbe basarsi necessariamente sull’analisi delle disposizioni contenute nel contratto assicurativo, dei soggetti coinvolti (quali il contraente, la compagnia assicurativa, l’eventuale consulente finanziario, ecc.), nonché delle circostanze di fatto.

In particolare, laddove una polizza linked sia stipulata in conformità con le disposizioni civilistiche e regolamentari – in assenza di una definizione tributaria di “contratti di assicurazione sulla vita” – si ritiene che non possano essere disapplicati i benefici previsti dal legislatore ai fini delle imposte dirette[6]. Solo l’assenza di autonomia gestoria in capo alla compagnia assicurativa dovrebbe rappresentare un indice dell’uso distorto delle polizze linked, a nulla rilevando gli elementi individuati dalla Commissione, che non sono prescritti dalla normativa regolamentare, né tantomeno da quella tributaria.



[1] Le polizze unit e index linked appartengono al Ramo III e sono prodotti a carattere prevalentemente finanziario che però non possono prescindere da una componente di rischio demografico. L’art. 2 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che rientrano nel Ramo III anche le assicurazioni di cui al Ramo I (i.e., le assicurazioni sulla durata della vita umana) “le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.

[2] Rappresentano redditi di capitale “i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione”.

[3] Tali benefici – ad eccezione naturalmente di quello di cui al punto (iv) – risultano applicabili anche ai contratti di capitalizzazione, che sono privi della finalità previdenziale propria dei contratti di assicurazione sulla vita.

[4] Comm. Trib. Reg. Lombardia, 24 gennaio 2018, n. 268, in cui i giudici si occupano solo incidentalmente delle caratteristiche delle polizze a contenuto finanziario.

[5] Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2018, n. 10333; Corte d’Appello di Milano, sez. I, 21 gennaio 2016, n. 220; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061;Trib. Parma, 10 agosto 2010, n. 1107. Tali precedenti si limitavano a negare l’applicabilità dell’art. 1923 del cod. civ. o a riconoscere un risarcimento al contraente per l’inadempimento da parte della compagnia di alcuni obblighi contrattuali e informativi.

[6] Questo sembra essere confermato anche dall’Amministrazione finanziaria, ex multis, nella Circ. 11/E del 28 marzo 2012.

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