In tema di revocatoria fallimentare, le “date valuta” risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate, dette date, in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.
Tanto meno le date valuta possono essere in grado di conferire data certa a un documento, mancando tutti i presupposti per potere ravvisare nelle stesse il fatto che dia “certezza uguale” a quella recata dai fatti nominati nell’art. 2704 cod. civ.
Con l’ordinanza in epigrafe è stato evidenziato come le date valuta indicate dalla banca nel c.d. partitario non sono idonee a provare il tempo di effettivo compimento delle operazioni in conto. Il conto partitario, infatti, è un documento avente mera evidenza contabile consistente in un elenco di movimenti stampati su fogli bianchi e le date valuta sono quivi utilizzate dalla banca in funzione marcatamente convenzionale allo scopo di postergare il tempo di effettuazione dei versamenti in conto e antergare invece il tempo dei prelievi.