La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, precisa – inter alia – alcuni profili della disciplina applicabile alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti con riferimento alla determinazione dei redditi di impresa.
In particolare, afferma la Corte, “le perdite su crediti, nell’ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall’impresa”.
A tal proposito, poi, la Corte esclude che tale previsione possa configurare un mero dies a quo, lasciando sostanzialmente libero il creditore di portare in deduzione la perdita nel periodo di imposta più conveniente.
Dovrà infatti ritenersi operante anche in questo caso il principio di competenza, di tal che la perdita su crediti potrà essere portata in deduzione ai fini della determinazione del reddito d’impresa esclusivamente nell’esercizio in cui il debitore sia stato sottoposto a procedura concorsuale, poiché è in tale esercizio che il credito è divenuto effettivamente inesigibile.