1. Con la legge di bilancio 2019 (l. 145/2018) è stata introdotta una nuova e specifica disciplina, atta a favorire l’adempimento agevolato dei debiti tributari da parte di contribuenti in oggettive difficoltà economiche.
La norma riguarda i carichi affidati[1] all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017, specularmente alla rottamazione ter. Differentemente da quest’ultima, però, che involge anche i carichi derivanti da attività di accertamento, la disciplina si riferisce alle sole pretese scaturenti da:
- omessi versamenti di imposte dovute, risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF, IVA, IRAP);
- attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis, d.P.R. 600/1973, e 54-bis, d.P.R. 633/1972);
- omesso versamento, non riscontrato tramite procedimento di accertamento, di contributi previdenziali, dovuti da lavoratori autonomi nei confronti della gestione dedicata INPS o delle casse previdenziali professionali di riferimento.
Si ritiene che la definizione possa riguardare soltanto alcune partite debitorie, conformemente a quanto indicato, relativamente alle precedenti procedure di rottamazione, dall’Ag. Entrate, con la circ. n. 2/E del 2017, dove è stata chiarita l’equivalenza sostanziale tra il carico, cui la norma si riferisce, ed il ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, che costituisce appunto una elencazione di autonome poste di debito.
Inoltre, in presenza di specifici requisiti soggettivi, è possibile applicare la disciplina in commento anche a carichi rilevanti a suo tempo indicati nelle precedenti rottamazioni.
Tale possibilità risultava in un primo tempo appetibile per riammettere alla definizione quei carichi per i quali non si fosse versato integralmente il dovuto entro il termine del 7/12/2018, originariamente indicato a pena di decadenza per beneficiare del regime della rottamazione ter. Considerando che detta scadenza è stata abrogata con il Decreto semplificazioni[2], ad oggi può ritenersi che tutti i contribuenti non adempienti con le precedenti rottamazioni possano comunque accedere alle nuove forme di definizione agevolata, in presenza dei prescritti requisiti.
Va segnalato che, sebbene sia da escludere la rilevanza dei carichi derivanti da controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, d.P.R. 600/1973), dovrebbero rientrare comunque nel perimetro applicativo della norma le rettifiche di oneri detraibili e deducibili indicate in misura erronea, in quanto derivanti dalla liquidazione automatica.
Sono espressamente esclusi dalla definizione i debiti di cui all’art. 4, d.l. 119/2018, annullati ex lege proprio per effetto del citato disposto normativo.
2. Il regime è riservato alle sole persone fisiche che versino in una situazione di difficoltà economica, la cui comprova è affidata alla presenza di un ISEE del nucleo familiare inferiore ad euro 20.000.
La difficoltà economica risulta invece per se riscontrabile, senza necessità di presentazione dell’ISEE, per le persone fisiche per le quali, alla data di presentazione dell’istanza, risulti aperta la procedura di liquidazione dei beni introdotta dall’art. 14-ter, l. 3/2012.
La scelta di limitare l’accessibilità alla definizione per la sola procedura di liquidazione e non anche ai casi di proposta di un accordo di ristrutturazione ai creditori di cui all’art. 7, l. 3/2012, potrebbe forse anche individuarsi nel fatto che la prima non preveda espressamente, come la seconda, l’indisponibilità del credito tributario IVA, e pertanto potrebbe limitare possibili profili d’incompatibilità col diritto comunitario in tema di rinuncia alla pretesa impositiva.
Perplessità desta la presunzione assoluta di difficoltà economica per i contribuenti soggetti alla liquidazione.
La procedura prevede, infatti, la stesura, da parte dell’organo di composizione della crisi, di una apposita relazione nella quale devono essere indicate le effettive ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento, ragioni che potrebbero ben testimoniare l’assenza di un’effettiva difficoltà economica sopravvenuta in capo al debitore, in tutti i casi di dolo o colpa grave del debitore.
Similmente alle altre procedure di rottamazione, sono comunque dovute le somme maturate a titolo di aggio dall’Agente della riscossione, di rimborso per le spese esecutive espletate e di notifica della cartella di pagamento, mentre non sono in ogni caso esigibili le sanzioni e gli interessi moratori.
Il contribuente in difficoltà potrà beneficiare di una riduzione dell’imposta dovuta, versando una quota parte della stessa pari al:
- 16% con ISEE inferiore a euro 8.500;
- 20% con ISEE tra euro 8.500 e 12.500;
- 35% con ISEE superiore a euro 12.500.
Da ultimo, con riferimento agli istanti soggetti a procedura di liquidazione per sovraindebitamento, il quantum dovuto è in ogni caso limitato al 10% dell’imposta.
Per fruire dei predetti benefici il contribuente deve presentare entro il 30/4/2019 il relativo modello[3] all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel quale deve indicare il numero di rate prescelto[4] per la definizione nonché la presenza di contenziosi riguardanti i ruoli definibili e l’impegno alla loro pronta rinuncia[5].
Entro il 31/10/2019 l’Ader comunicherà al contribuente:
- L’accoglimento dell’istanza;
- Il rigetto dell’istanza per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi già citati, ma la possibilità di beneficiare comunque, per i carichi indicati, della rottamazione ter;
- L’integrale rigetto dell’istanza.
Originariamente la norma prevedeva che, nell’ipotesi di rigetto con contestuale “passaggio” alla rottamazione ter, l’istante avrebbe beneficiato del raddoppio dei termini di versamento propri di quest’ultima[6], legittimando quindi possibili utilizzi strumentali della disciplina in oggetto da parte di soggetti non in effettiva difficoltà economica, al solo scopo di diluire i termini di versamento ordinari della rottamazione ter.
La l. 12/2019 ha poi eliminato la predetta criticità allineando i termini di pagamento della rottamazione ter ordinaria e di quella scaturente dal primo rigetto della definizione in commento.
Si precisa che, nei casi in cui il passaggio alla rottamazione ter riguardi i carichi relativi alle rottamazioni precedenti per le quali non risaltassero saldate le rate dovute al 7/12/2018, la dilazione è limitata a nove rate.
Con riguardo agli effetti scaturenti dalla mera presentazione dell’istanza, la l. 145/2018 richiama in larga parte le disposizioni del d.l. 119/2018, tra cui:
- La sospensione dal pagamento delle dilazioni in essere;
- La caducazione della condizione di morosità anche ai fini del DURC;
- Il divieto di nuove procedure esecutive, salve quelle già esperite prima della presentazione della domanda, quali fermi e ipoteche, e l’inibizione a proseguire i procedimenti in essere che non abbiano già visto esperito positivamente un incanto, compreso, come confermato dall’Ader, il pignoramento presso terzi;
- Considerando l’inibizione da fermi, potrebbe anche prospettarsi la caducazione di cause ostative ai rimborsi, come peraltro espressamente previsto per la prima rottamazione risalente al 2016.
[1] Con affidamento, come specificato dall’Ag. Entrate con circ. 2/E del 2017, ci si riferisce alla trasmissione telematica dei flussi e non alla formale presa in carico da parte dell’agente, con l’effetto che saranno interessati i carichi trasmessi sino all’ultimo giorno utile.
[2] Legge n. 12/2019 di conversione del d.l. 135/2018
[3] Sulla falsariga di quello per la rottamazione ter.
[4] In unica soluzione entro il 30/11, o fino a 5 rate con le seguenti scadenze:a: 35% entro il 30/11/2019, il 20 % entro il 31/3/2020, il 15% entro il 31/7/2020, il 15% entro il 31/3/2021 e il restante 15% entro il 31/7/2021.
[5] Che, ove erroneamente omesso, potrà essere manifestato per facta concludentia.
[6] Due rate annuali invece di quattro a decorrere dal 2020, per 17 rate complessive.