La sentenza in commento riguarda la deliberazione di richiesta di finanziamento ai soci assunta dall’assemblea di una SRL: in particolare, il Tribunale di Milano precisa come la mera approvazione da parte dell’organo assembleare della proposta all’ordine del giorno concernente la richiesta ai soci di un finanziamento costituirebbe manifestazione di volontà negoziale imputabile esclusivamente alla società. Di conseguenza, si ritiene necessaria – ai fini della valida assunzione dell’impegno di finanziamento suddetto – un’ulteriore specifica manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulis. Ciò appare in linea con quanto già determinato dalla Corte di Cassazione in relazione alla fattispecie di aumento di capitale di SRL, in relazione alla quale l’obbligo di versamento per il socio deriverebbe non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale espressa tramite sottoscrizione della quota del nuovo capitale offerta in opzione al socio stesso (in maniera indipendente rispetto all’evenienza che quest’ultimo abbia o meno concorso col proprio voto alla deliberazione suddetta).
In tale contesto, la Corte sottolinea che l’eventuale manifestazione di volontà, da parte di uno dei soci, di dare seguito alla richiesta di finanziamento solo laddove la società – a propria volta – si fosse impegnata a soddisfare un credito di altra società, non sarebbe da considerarsi alla stregua di una vera e propria accettazione da parte del socio, bensì di una semplice formulazione di una controproposta ex art. 1326 c.c., ultimo comma. Controproposta la quale non sarebbe idonea di per sé ad integrare quell’incontro di volontà negoziale tra socio e società necessario a ritenere venuto ad esistenza il credito della seconda verso il primo.