Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Milano rigetta la richiesta di sospensione della esecutività di delibera del consiglio di amministrazione contenente la decisione di proporre al socio di maggioranza della società una soluzione transattiva della controversia dallo stesso proposta contro la stessa. La Corte ritiene in particolare privo di fondamento il rilievo dei ricorrenti, secondo i quali le condizioni della transazione, fra cui quella di pagare da parte della società una fee perpetua, integrerebbero un gravissimo danno alla società stessa.
Il Tribunale afferma di non ravvisare gravi ragioni idonee a giustificare la sospensione richiesta, atteso in particolare che la società non abbia accettato l’originaria proposta, ma abbia al contrario effettuato una contro-proposta in senso migliorativo; che la società abbia effettuato ricorso a pareri di esperti, valutandone adeguatamente le indicazioni conclusive; infine, che sia stata effettuata adeguata copertura dai rischi di natura economica connessi alla solo parziale definizione della lite, in particolare tramite assunzione di correlata garanzia da parte del socio di maggioranza in questione.