Con sentenza del 20 luglio 2023 n. 6236, il Tribunale di Milano (Pres. Mambriani – Rel. Ricci) si è pronunciato sull’impugnazione di una delibera assembleare di nomina di amministratore unico di una società cooperativa a responsabilità limitata.
La delibera è stata impugnata per essere stata l’assemblea dei soci presieduta da un soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato, nonché in ragione della mancata partecipazione dell’amministratore designato e del difetto di successiva accettazione della nomina.
Il Collegio meneghino, con riguardo a quest’ultimo motivo di impugnazione, ha osservato che “la delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, e la sua natura giuridica può essere ricondotta ad una proposta contrattuale. (…) Questo esclude che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o, addirittura, la sua presenza all’assemblea siano elementi necessari ai fini della validità della delibera (…). L’amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, impedisce semplicemente la conclusione del contratto, ma non priva la manifestazione di volontà dell’assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia”.
D’altro canto, i vizi della delibera lamentati dall’attore (delibera assunta all’esito di un’assemblea presieduta da persona ignota, priva di legittimazione) sono da ritenersi tutti riconducibili alla fattispecie della mera annullabilità, con conseguente assoggettamento al breve termine di decadenza previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 2519 e 2479 ter, comma 1, c.c., non potendo essere sussunti nella categoria, invero del tutto residuale, dell’inesistenza, né in quella della nullità ex art. 2479 ter, comma 3, c.c.
Conclude il Collegio affermando che l’attore, oltre ad essere incorso nel termine decadenziale citato per i vizi di cui sopra, avrebbe dovuto proporre non una domanda demolitoria della delibera di nomina quanto piuttosto una domanda di mero accertamento negativo dell’accettazione della carica di amministratore.