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Giurisprudenza

Direttiva IVA e base imponibile IVA nel conferimento di beni immobili

26 Giugno 2024

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca

Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2024, C-241/23

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione C-241/23 dell’8 maggio, n. 7495, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sulla determinazione della base imponibile IVA nel conferimento di beni immobili nel capitale sociale, ai sensi della Direttiva IVA.

In particolare, ha stabilito che l’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che “la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società, nel capitale di una seconda società, in cambio di azioni di quest’ultima, deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni, qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione”.

In particolare, la vicenda riguardava un caso di una società di capitali polacca che procedeva ad un aumento di capitale, mediante conferimenti in natura provenienti da altre due società.

Tali società concludevano diversi contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili loro appartenenti e un conferimento in denaro, in cambio di azioni della conferitaria.

Detti contratti stabilivano che il corrispettivo dei conferimenti in natura fosse costituito da azioni della conferitaria, valutate al loro prezzo di emissione.

Per determinare tale prezzo, le parti si erano basate sul valore degli immobili conferiti, quale valutato da un terzo in funzione dei prezzi di mercato.

La decisione della Corte, nella quale è richiamata una propria consolidata giurisprudenza, poggia sul presupposto che la base imponibile di una cessione di beni, effettuata a titolo oneroso, è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tale scopo da parte del soggetto passivo e che tale corrispettivo rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. 

Di conseguenza, laddove il corrispettivo non sia stato regolato in denaro, “detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine”.

Secondo i Giudici del Lussemburgo, infatti, il fatto che il prezzo convenuto corrisponda al prezzo di mercato “non dimostra che la base imponibile dell’IVA sia determinata alla luce di un valore oggettivo anziché del valore soggettivo che le suddette parti hanno realmente convenuto”: da ciò discende che il corrispettivo realmente convenuto per il conferimento di cui si tratta, in applicazione dell’art. 73 della Direttiva IVA, è determinato tenendo conto del numero di azioni della conferitaria, valutate secondo il loro prezzo di emissione, che le conferenti hanno potuto sottoscrivere.

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