L’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, è previsto solo per le ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del t.u.f., caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 cod. civ., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, e non quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di servizi di investimento (ai sensi dell’art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 26 ss. reg. Consob n. 11522 del 1998.
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