Con sentenza del 04 marzo 2015, n. 4377, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere meramente processuale, sicché l’assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dall’art. 52 1. fall., trattandosi di un’assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere dell’istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti.
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